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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23126/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestava a Rubagotti, amministratore di fatto della "Alfa e Omega Filettature s.r.l.", il concorso nelle violazioni tributarie (omessa/difforme tenuta della contabilità e dichiarazioni IRES, IRAP, IVA per il periodo 2012-2016) ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997, dopo che la verifica aveva accertato maggiori redditi per la società. L'ufficio aveva già notificato e poi definito l'accertamento nei confronti della società, rideterminandone imponibile e sanzione; nondimeno aveva irrogato sanzioni anche a Rubagotti ritenendolo responsabile a titolo di concorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e ha confermato il principio applicato dal giudice di merito: l'Agenzia non ha dimostrato che la società fosse una "fictio" o uno schermo usato dall'amministratore per vantaggi personali né ha provato interessi autonomi e distinti del Rubagotti tali da integrare il concorso ex art. 9. La circostanza che l'ufficio abbia accertato e poi definito i rapporti con la società è coerente con il riconoscimento della sua "vitalità" e contrasta con la tesi che essa fosse mera apparenza; mancavano pertanto i presupposti per addebitare a titolo di concorso la sanzione al Rubagotti. Il ricorso dell'Agenzia è stato respinto e la sentenza di merito è confermata.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 472/1997

    Disciplina il concorso di più soggetti nella violazione tributaria; applicabile quando vi è un soggetto terzo, autonomo e identificabile, che persegue un beneficio distinto e specifico rispetto a quello della società contribuente. Non si estende automaticamente a soggetti organici alla società; richiede prova di un autonomo interesse del concorrente.

  • art. 7 d.l. 269/2003 (conv. in l. 326/2003)

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    Stabilisce il principio di responsabilità sanzionatoria in via principale a carico della persona giuridica; tuttavia l'art. 7 non esclude l'applicazione dell'art. 9 ove risulti che la società sia mera finzione (società "cartiera") o quando il terzo abbia un vantaggio autonomo. Il comma 3 prevede che le disposizioni del d.lgs. 472/1997 si applicano "in quanto compatibili", richiedendo un coordinamento tra norme.

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    Richiamato come disciplina previgente della responsabilità solidale ente-autore; la riforma con art. 7 ha modificato il regime, limitando la responsabilità personale quando la società trae l'effettivo beneficio.

  • art. 2 d.lgs. 472/1997

    "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione"

    Definisce il principio di riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso o concorso nella violazione; è richiamato per sostenere che il concorso va valutato quando sussiste pluralità di autori e non può essere implicitamente escluso dall'art. 7.

  • art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c. (n.3)

    Censurati dall'Agenzia come violati in via interpretativa/procedurale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/infondato sul merito, non ravvisando errore di diritto del giudice regionale rispetto all'applicazione delle norme sanzionatorie citate.

  • art. 110 c.p. (richiamo comparativo)

    Richiamato solo come paragone tipologico: l'art. 9 è sovrapponibile, nella struttura, all'art. 110 c.p. in quanto disciplina il concorso di più soggetti, confermando la natura pluralistica dell'illecito anche in ambito tributario.

Massime di principio

  • Art. 7 d.l. 269/2003 stabilisce la regola generale che le sanzioni tributarie gravano sulla persona giuridica contribuente, ma questa esclusività cede quando la società è una mera "fictio" o uno strumento artificiale al servizio di interessi personali dell'amministratore; in tali casi la responsabilità personale può essere ripristinata.
  • L'art. 9 d.lgs. 472/1997 resta applicabile e non viene abrogato dall'art. 7: si applica però solo ai soggetti terzi che abbiano perseguito un vantaggio autonomo e distinto rispetto a quello della società (quid pluris), non alla mera funzione gestionale o al rapporto organico con la società.
  • La prova del concorso ex art. 9 richiede elementi specifici che mostrino un interesse autonomo del concorrente (es. percezione di vantaggi diversi dal corrispettivo professionale, ruolo di ideatore/mediatore, partecipazione volontaria e coordinata finalizzata all'illegalità). Non è sufficiente la sola qualifica di amministratore di fatto.
  • L'aver posto in essere un accertamento e una definizione tributaria nei confronti della società è indice della sua "vitalità" e non è automaticamente incompatibile con la successiva contestazione di responsabilità personale; tuttavia l'Amministrazione deve dimostrare, con fatti concreti, l'esistenza di un uso strumentale della società per finalità personali.
  • In giudizio di merito il correttivo fondamentale è l'accertamento fattuale: il giudice deve valutare la strumentalità della società, la natura delle operazioni e l'esistenza di un beneficio effettivo e autonomo del terzo. Le questioni di qualificazione della società come "cartiera" o meno dipendono da prove concrete (assenza di attività, fatture inesistenti, appropriazione di proventi, ecc.).
  • Nel dubbio interpretativo tra responsabilità della persona giuridica e responsabilità personale/concorrente, occorre coordinare art. 7 e art. 9: si deve escludere il concorso solo se è evidente che il terzo non ha tratto né perseguito alcun vantaggio distinto rispetto alla società.

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