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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23122/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava avvisi d'accertamento relativi alle annualità 2005-2010 per recupero IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (2006-2010) e per carenza di inerenza di costi ai fini delle imposte dirette (2007-2009). L'Ufficio aveva richiesto il recupero di imposte per circa €3.500.000 e sanzioni per circa €12.000.000, nonché era stato disposto sequestro e confisca per equivalente conseguente a un patteggiamento penale del legale rappresentante. La ricorrente contestava la qualificazione di “cartiere” dei fornitori, la valutazione indiziaria usata dai giudici tributari, e invocava la violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla sanzione penale già inflitta al proprio amministratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della C.P.S. Immobiliare e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili le censure di fatto miranti a un nuovo esame del merito probatorio (richiesta di riesame degli indizi), confermando la corretta valutazione in sede di merito dell'esistenza di indizi sulla partecipazione della società alla catena di operazioni inesistenti e la regolarità del procedimento motivazionale entro il minimo costituzionale. Quanto al principio del ne bis in idem, la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti della violazione: manca identità soggettiva tra la sanzione penale inflitta al legale rappresentante e le sanzioni amministrative irrogate alla società, e non sono emersi gli elementi che consentirebbero di qualificare le sanzioni amministrative come vietatamente penali nel concreto caso di specie secondo i criteri applicabili. Infine, ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia che sosteneva l'impossibilità di computare nell'atto tributario l'importo pagato a titolo di confisca in sede di patteggiamento: la Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente, nella sua funzione satisfattoria rispetto al credito erariale, possa essere computata evitando la duplicazione della riscossione e impedendo una locupletazione dell'Erario.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5; art. 360, primo comma, n. 3; art. 360, quarto comma

    Limiti del sindacato di legittimità: la cassazione non ammette il riesame del merito probatorio; il vizio denunciabile ai sensi del n.5 è l'omesso esame di un fatto storico decisivo; opera la regola della 'doppia conforme' (n.4/quarta comma) che rafforza l'inammissibilità del nuovo esame di fatti già rilevati dai giudici di merito.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Norma convenzionale sul divieto del ne bis in idem; la Corte ricorda i criteri europei per la verifica dell'identità del fatto e le condizioni in cui il cumulo di sanzioni può essere compatibile con la Convenzione.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE

    art. 50 Carta dei diritti fondamentali

    Richiamata come principio unionale parallelo al divieto di doppia punizione; la Corte richiama la giurisprudenza UE (Fransson, Menci, A. e B.) per valutare la natura penale o amministrativa delle sanzioni e i limiti al cumulo.

  • art. 51 TFEU

    Citato in raccordo con la portata vincolante della Carta UE per le autorità nazionali nell'applicazione delle garanzie fondamentali (in tema di ne bis in idem).

  • art. 649 c.p.p.

    Rilevato nel contesto dell'efficacia della cosa giudicata penale e delle tensioni con la giurisprudenza europea; la Corte segnala la necessità di interpretare il divieto in linea con la CEDU/Corte EDU.

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento al patteggiamento che ha posto fine al processo penale del legale rappresentante; la Corte valuta gli effetti del patteggiamento ai fini della confisca e del rapporto con le pretese tributarie.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma penale richiamata tra gli addebiti contestati nelle indagini; menzionata nel quadro fattuale dell'accertamento di operazioni inesistenti e frode.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede che la confisca, diretta o per equivalente, non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario (in presenza di formale impegno come rateazione, adesione, transazione); la Corte ne trae argomento per ammortizzare la duplicazione del recupero erariale.

  • d.lgs. n. 74/2000, artt. 20-21

    art. 20 e art. 21 d.lgs. n. 74/2000

    Regole procedurali del 'doppio binario': autonomia dei processi penale e tributario e facoltà dell'Amministrazione di irrogare sanzioni amministrative nonostante il procedimento penale.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 6 comma 6 e art. 5 comma 4

    art. 6, comma 6; art. 5, comma 4 d.lgs. n. 471/1997

    Norme sulle sanzioni amministrative tributarie richiamate dalla ricorrente per sostenere che la gravità delle sanzioni amministrative le conferirebbe natura penale; la Corte valuta tali doglianze alla luce dei criteri 'Engel' e della giurisprudenza UE.

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 144

    art. 1, comma 144, legge n. 244/2007

    Riferimento normativo collegato alla disciplina della confisca e del recupero del profitto; citato in rapporto alla normativa sopravvenuta e al ruolo della confisca nella soddisfazione del credito erariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato: non è ammesso un nuovo esame del merito probatorio; le censure sul valore degli indizi sono inammissibili se mirano a rinnovare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito.
  • Per ritenere la responsabilità di una impresa in catene di operazioni inesistenti sono ammissibili e valutabili gli elementi indiziari: rapporti massicci con soggetti cartieri, conoscenza dei fornitori apparenti, assenza di cautele nell'instaurare rapporti commerciali sono indici rilevanti.
  • Il contribuente deve adottare misure ragionevoli di diligenza e verifiche nella scelta e nel controllo dei fornitori: la mera regolarità documentale e la prova della consegna/ pagamento non sono, di per sé, idonee a escludere la partecipazione alla frode.
  • Il divieto del ne bis in idem è applicato caso per caso: occorre valutare identità del fatto (criterio naturalistico), la natura 'penale' o meno della sanzione amministrativa (criteri Engel) e le condizioni di collegamento sostanziale e temporale tra procedimenti; la semplice coincidenza materiale dei fatti non basta automaticamente a vietare il cumulo di sanzioni.
  • La confisca per equivalente, quando svolge funzione satisfattoria rispetto al credito erariale (anche se applicata mediante patteggiamento di un soggetto fisico), può essere computata/extratta per evitare la duplicazione del recupero fiscale: l'Erario non può pretendere somme già concretamente soddisfatte con finalità di recupero dell'imposta.
  • Nel contenzioso tributario che si intreccia con procedimenti penali vige la regola del 'doppio binario' processuale: la autonomia dei procedimenti implica che la tutela contro la duplicazione punitiva richieda specifiche condizioni (proporzionalità, prevedibilità, collegamento materiale/temporale) per trovare applicazione.

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