Cassazione Civile, Ordinanza n. 32450/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di immobili, veicoli e incrementi patrimoniali. L'Ufficio aveva in origine recuperato a tassazione un maggior reddito, poi rideterminato in corso di giudizio, mantenendo in contestazione in particolare l'acquisto di un immobile per euro 100.000,00 pagato con due assegni circolari da euro 50.000,00 ciascuno. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi; in appello la C.t.r. del Veneto aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio e confermato gli atti, ritenendo non provata la giustificazione della provvista e, al contrario, desumibile l'esistenza di redditi occultati. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità degli avvisi per omessa sottoscrizione da parte di un dirigente; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere la C.t.r. richiesto una prova eccessivamente rigorosa circa la provenienza e l'impiego delle somme, configurando una probatio diabolica; 3) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, assumendo che la C.t.r. avesse confermato l'accertamento con un criterio diverso da quello dell'Ufficio e su documenti diversi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non trattata nel giudizio di merito e comunque non adeguatamente specificata quanto agli atti e documenti rilevanti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo/sintetico anche mediante presunzioni semplici; la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva e grava sul contribuente l'onere di provare che il maggior reddito presunto derivi da redditi non imponibili o esenti, prova che nel caso concreto la C.t.r. ha correttamente ritenuto non raggiunta. La Corte ha inoltre precisato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato parimenti infondato, perché la sentenza impugnata non ha applicato un criterio di accertamento diverso da quello posto a base degli avvisi, ma ha solo valutato la prova contraria della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito; in caso di omessa dichiarazione abilita l'Ufficio a utilizzare qualsiasi elemento probatorio e, nei limiti del caso, presunzioni semplici; la disponibilità di beni-indice integra presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria idonea
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione/legittimità dell'accertamento, ma la doglianza è stata respinta
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'atto, ma la doglianza è stata respinta
la disponibilità dei beni-indice è trattata come presunzione legale di capacità contributiva
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
nel ricorso per cassazione occorre la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, con i dati necessari a individuarne la collocazione
nei giudizi tributari di legittimità è sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni-indice previsti dalla legge integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità di tali elementi.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo offrendo prova contraria concreta e documentale non limitata alla mera esistenza di redditi ulteriori, ma idonea a mostrare che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati effettivamente sostenuti con redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili, ovvero che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- Non è sufficiente dedurre in cassazione una violazione di legge se, in realtà, si mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente alleghi specificamente di averle dedotte nel giudizio di merito e indichi gli atti in cui ciò è avvenuto.
- Nel processo tributario di legittimità il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, anche quando non sia tenuto a riprodurre nuovamente i documenti già acquisiti al fascicolo d'ufficio.
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