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Sentenza

Sentenza del 04/03/2020 n. 3104 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 40/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - PARTI DEL PROCESSO - Difesa tecnica dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Affidamento ad avvocati del libero foro - ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna l'estratto di ruolo e 29 cartelle di pagamento per mancata notifica, inesistenza delle cartelle, prescrizione delle pretese e vizi della fase impositiva (mancata qualifica dirigente, carenza di potere di delega). L'Agenzia resiste eccependo in via preliminare la parziale cessazione della materia del contendere per effetto della "pace fiscale" (L. 136/2018), la legittimità delle notifiche (prodotte le copie delle relate), la carenza di tempestività delle eccezioni del ricorrente, la non necessità di depositare gli originali delle cartelle (sufficiente estratto di ruolo e copie delle ricevute), e solleva questioni di prescrizione richiamando orientamenti di Cassazione.

La decisione

Il Collegio: a) dichiara la cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle indicate come rientranti nella "pace fiscale" (n. 0712003XXX e n. 0712009XXX); b) accoglie parzialmente il ricorso dichiarando prescritti i crediti relativi ad alcune cartelle (tra cui 071/2007/XXX, 071/2008/XXX, 071/2009/XXX nella parte indicata, nonché alcune 071/2017/XXX per i tributi indicati) per intervenuta prescrizione nei termini quinquennali o decennali applicabili; c) rigetta il ricorso per le restanti cartelle ritenute regolarmente notificate e non prescritte (anche in considerazione di intimazioni successive che hanno interrotto la prescrizione); d) respinge l'eccezione sulla illegittimità della costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro, ritenendola valida alla luce della documentazione prodotta e dei principi di Cassazione; e) compensa le spese per metà e condanna il ricorrente per l'altra metà, liquidando le spese residuali in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 11 comma 2

    La norma non impedisce la costituzione dell'Agenzia mediante avvocati del libero foro: il Collegio distingue tra la capacità di "stare in giudizio" dell'Ufficio e la legittimazione del difensore, ritenendo ammissibile la rappresentanza esterna se documentata.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 12

    Prevede obbligo di assistenza da parte di difensore abilitato; il giudice ricava che l'Agenzia può farsi assistere da avvocati del libero foro purché sussistano le fonti del potere di rappresentanza.

  • R.D. 30/10/1933 n.1611, art. 43

    Richiamata in relazione alla possibilità di ricorrere a difesa alternativa e alla necessità, in casi speciali, di motivata delibera; il Collegio richiama la giurisprudenza che indica i criteri organizzativi/documentali necessari.

  • D.P.R. 600/1973, art. 60

    Norma sulla notifica della cartella in esemplare unico: la cartella è stampata dal ruolo in unico originale e l'amministrazione non è tenuta a produrne un altro originale in giudizio.

  • D.P.R. 602/1973, art. 26

    Disposizioni sulle forme ordinarie di notifica e sulle presunzioni di conoscenza; il Collegio ritiene che l'estratto di ruolo e le copie delle relate siano di norma sufficienti a dimostrare la notifica salvo prova contraria specifica.

  • Cod. Civ. art. 1335

    Richiamato il principio di presunzione di conoscenza della cartella una volta consegnata all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova di impossibilità senza colpa.

  • Cod. Civ. art. 2946

    Termine di prescrizione ordinario/decennale; il Collegio richiama la distinzione tra termini brevi applicabili ai singoli tributi e il termine decennale generale, escludendo la conversione automatica del termine breve in decennale per mancata impugnazione della cartella.

  • Cod. Civ. art. 2953

    Richiamato nel confronto dottrinale/giurisprudenziale sulla non applicabilità della 'conversione' del termine prescrizionale breve in decennale per le cartelle non impugnate.

  • Cod. Civ. art. 2719

    Disconoscimento della genuinità della copia: la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento procedurale (art. 215 c.p.c.); il giudice può comunque valutare la copia con altri mezzi di prova.

  • C.P.C. artt. 214-216 e art. 215

    Richiamati per evidenziare che il disconoscimento della firma o della scrittura deve essere formale, specifico e tempestivo per produrre effetti; senza ciò la firma sugli avvisi di ricevimento si considera veritiera salvo procedimento di verificazione.

  • Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e successive pronunce (es. n. 20425/2017)

    Giurisprudenza richiamata che afferma che la mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile ma non converte il termine di prescrizione breve in decennale; principio applicato dal Collegio per respingere la conversione automatica.

  • Cass. SS.UU. 19.11.2019 n. 30008

    Chiarisce i poteri di difesa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione: può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro nei casi previsti e la costituzione mediante avvocato del libero foro non richiede allegazione probatoria della scelta quando ricade nei casi previsti.

  • D.Lgs. 18/04/2016 n.50, artt. 4 e 17

    Richiamati come limiti e criteri sull'affidamento dei servizi legali (applicabile alla scelta di avvocati esterni), il Collegio ritiene che l'Agenzia abbia documentato il rispetto dei criteri generali.

  • Legge 136/2018 (pace fiscale)

    Posto a fondamento della dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle che rientrano nei requisiti della norma.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può validamente costituirsi in giudizio tramite avvocati del libero foro se è documentato l'affidamento nella forma prevista dalle regole interne e nel rispetto dei criteri di legge/contrattuali (non è necessaria, in ogni caso, una puntuale allegazione nel singolo giudizio se la fattispecie rientra tra quelle previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato).
  • La produzione in copia delle relate di notifica e dell'estratto di ruolo è, di norma, sufficiente a dimostrare la regolare notifica della cartella; l'obbligo di esibire l'originale della cartella in capo all'Amministrazione non sussiste perché l'originale è in possesso del destinatario.
  • Il disconoscimento generico delle copie o delle firme non è efficace: va effettuato in modo formale, specifico e tempestivo secondo le norme processuali (artt. 214-216 c.p.c. e art. 2719 c.c.) altrimenti la firma sugli avvisi si ritiene veritiera e il giudice può valutare la copia con presunzioni e altri mezzi.
  • La mancata impugnazione della cartella nei termini determina l'irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve (es. quinquennale) in quello decennale: le pretese soggette a termini prescrizionali brevi prescrivono nei medesimi termini salvo atti interruttivi validamente documentati.
  • In caso di contestazione di notifica per avvisi depositati in Comune (assenza del destinatario), bisogna valutare sia la regolarità formale della procedura (avviso, affissione, raccomandata informativa) sia l'eventuale successiva intimazione che possa avere interrotto la prescrizione.
  • La 'pace fiscale' può determinare la cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle che rientrano nei requisiti della norma; il giudice deve accertare e dichiarare la cessazione riguardo alle specifiche cartelle evidenziate dall'Amministrazione.
  • Se il contribuente contesta la genuinità di documenti prodotti in copia e intende procedere alla verificazione della firma, deve attivare specifico giudizio di verificazione ai sensi degli artt. 216 ss. c.p.c.; altrimenti la contestazione resta inefficace.

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