Sentenza del 04/03/2020 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
Cooperativa agricola - Partecipazione a società di capitali per commercializzare prodotti made in Italy - Natura commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una partecipazione, anche minoritaria, di una cooperativa agricola in una società di capitali operante sui mercati internazionali per la promozione e commercializzazione del "made in Italy". Si dibatteva se tale partecipazione fosse strumentale/complementare all'attività agricola (conseguentemente connessa al reddito agricolo) oppure fosse invece riconducibile a un'attività commerciale/industriale autonoma, con redditi e costi afferenti non agricoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la partecipazione, sebbene prospettata come strumentale alla produzione vitivinicola o alla promozione dei prodotti agricoli, nella sostanza aveva finalità commerciali/industriali autonome (ricerca e penetrazione di mercati internazionali, commercializzazione di prodotti agroalimentari e simili). Pertanto i redditi e i costi derivanti da quella specifica partecipazione sono stati qualificati come riferibili ad attività extra-agricola e non riconducibili alla tipologia di reddito agricolo/mutualistico della cooperativa. In pratica è stata data ragione all'Amministrazione finanziaria e la partecipazione è stata trattata fiscalmente come attività commerciale.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
Il giudice interpreta le disposizioni che distinguono l'attività agricola dall'attività d'impresa in senso commerciale nel senso che rileva la concreta natura dell'operazione e la prevalenza delle utilità commerciali/industriali rispetto alla strumentalità agricola.
Codice civile (norme sulle società cooperative e sullo scopo mutualistico)
Si richiama la nozione di scopo mutualistico come carattere essenziale dell'attività cooperativa; la partecipazione che realizza utilità non riconducibili o prevalenti rispetto all'attività mutualistica perde il carattere di strumentalità e va considerata extracoopertiva/commerciale.
Massime di principio
- La qualificazione di un'operazione come agricola o commerciale dipende dalla sua concreta natura economica, non dalla denominazione o dalla percentuale partecipativa (anche una quota minoritaria può essere commerciale).
- Se la partecipazione produce utilità prevalenti di natura commerciale/industriale (es. acquisizione mercati, commercializzazione internazionale), i relativi redditi e costi devono essere imputati a attività extra-agricola e tassati/contabilizzati di conseguenza.
- Per mantenere la qualificazione agricola è necessario dimostrare la diretta strumentalità dell'operazione all'attività produttiva agricola e l'effettiva prevalenza dell'interesse mutualistico della cooperativa.
- In caso di partecipazioni con finalità commerciali è opportuno separare contabilità e bilanci, valutare obblighi IVA e imposte sui redditi diversi e considerare la ristrutturazione dell'assetto (es. veicolo societario specifico) per evitare ricadute fiscali indesiderate.
- Le autorità fiscali e i giudici approfondiscono la sostanza economica: la mera dichiarazione di finalità promozionale o di supporto alla produzione non basta se gli atti concreti mostrano finalità commerciali autonome.
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