Sentenza del 04/03/2020 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Disposizioni di carattere generale - Avviso di accertamento - Successivo annullamento parziale della pretesa - Iscrizione a ruolo della intera pretesa in pendenza di giudizio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per il 2006 sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza relativo a fatture ritenute inesistenti. In pendenza di giudizio l'Agenzia, con esercizio di autotutela, aveva parzialmente annullato la pretesa stralciando i recuperi a tassazione per imposte dirette e IVA (rinunciando quindi a IRES e IRAP). Nonostante ciò la Direzione Provinciale ha iscritto a ruolo l'intera somma e notificato cartella di pagamento comprendente anche le imposte per le quali era stata espressa rinuncia/annullamento, violando il contenuto dell'atto recettizio e il legittimo affidamento del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del contribuente; la IV Commissione Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo operata in contrasto con l'atto di autotutela. È stata richiamata la violazione dei principi costituzionali (in particolare art. 97) e dei doveri di buona fede e collaborazione. L'Agenzia appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
L'attività della pubblica amministrazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità; la condotta dell'Agenzia che disattende un proprio atto recettizio o esercita l'autotutela in modo da ledere il legittimo affidamento del cittadino viola tali principi.
Massime di principio
- Un atto amministrativo a contenuto recettizio crea un legittimo affidamento nel destinatario: l'amministrazione non può poi disattendere unilateralmente quell'atto se ciò lede l'affidamento senza adeguata giustificazione e rispetto delle forme.
- L'esercizio dell'autotutela, quando produce una dichiarazione di rinuncia o annullamento parziale della pretesa impositiva, vincola l'amministrazione rispetto alle azioni di riscossione: la iscrizione a ruolo deve rispecchiare il contenuto dell'atto rettificato.
- Se l'amministrazione iscrive a ruolo somme difformi rispetto all'atto di autotutela o all'accertamento rettificato, il contribuente può impugnare la cartella e ottenere l'annullamento per violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e collaborazione.
- Nei casi analoghi è importante che il contribuente conservi la documentazione dell'atto di autotutela (comunicazioni, note, provvedimenti) e verifichi tempestivamente eventuali iscrizioni a ruolo per poter proporre ricorso in breve tempo.
- La violazione dei principi costituzionali (es. art. 97) può essere richiamata dal giudice tributario per censurare comportamenti amministrativi contrari al dovere di buon andamento e imparzialità.
- Come prassi di tutela, prima dell'iscrizione a ruolo l'amministrazione dovrebbe aggiornare e coordinare i suoi atti interni per evitare conflitti tra provvedimenti; in presenza di errori il contribuente deve agire prontamente per ottenere la cancellazione della cartella e il rimborso di eventuali somme indebitamente riscosse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 174 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 mar 2020Sentenza del 04/03/2020 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →