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Sentenza

Sentenza del 04/03/2020 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Disposizioni di carattere generale - Avviso di accertamento - Successivo annullamento parziale della pretesa - Iscrizione a ruolo della intera pretesa in pendenza di giudizio - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per il 2006 sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza relativo a fatture ritenute inesistenti. In pendenza di giudizio l'Agenzia, con esercizio di autotutela, aveva parzialmente annullato la pretesa stralciando i recuperi a tassazione per imposte dirette e IVA (rinunciando quindi a IRES e IRAP). Nonostante ciò la Direzione Provinciale ha iscritto a ruolo l'intera somma e notificato cartella di pagamento comprendente anche le imposte per le quali era stata espressa rinuncia/annullamento, violando il contenuto dell'atto recettizio e il legittimo affidamento del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del contribuente; la IV Commissione Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo operata in contrasto con l'atto di autotutela. È stata richiamata la violazione dei principi costituzionali (in particolare art. 97) e dei doveri di buona fede e collaborazione. L'Agenzia appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    L'attività della pubblica amministrazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità; la condotta dell'Agenzia che disattende un proprio atto recettizio o esercita l'autotutela in modo da ledere il legittimo affidamento del cittadino viola tali principi.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo a contenuto recettizio crea un legittimo affidamento nel destinatario: l'amministrazione non può poi disattendere unilateralmente quell'atto se ciò lede l'affidamento senza adeguata giustificazione e rispetto delle forme.
  • L'esercizio dell'autotutela, quando produce una dichiarazione di rinuncia o annullamento parziale della pretesa impositiva, vincola l'amministrazione rispetto alle azioni di riscossione: la iscrizione a ruolo deve rispecchiare il contenuto dell'atto rettificato.
  • Se l'amministrazione iscrive a ruolo somme difformi rispetto all'atto di autotutela o all'accertamento rettificato, il contribuente può impugnare la cartella e ottenere l'annullamento per violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e collaborazione.
  • Nei casi analoghi è importante che il contribuente conservi la documentazione dell'atto di autotutela (comunicazioni, note, provvedimenti) e verifichi tempestivamente eventuali iscrizioni a ruolo per poter proporre ricorso in breve tempo.
  • La violazione dei principi costituzionali (es. art. 97) può essere richiamata dal giudice tributario per censurare comportamenti amministrativi contrari al dovere di buon andamento e imparzialità.
  • Come prassi di tutela, prima dell'iscrizione a ruolo l'amministrazione dovrebbe aggiornare e coordinare i suoi atti interni per evitare conflitti tra provvedimenti; in presenza di errori il contribuente deve agire prontamente per ottenere la cancellazione della cartella e il rimborso di eventuali somme indebitamente riscosse.

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