Sentenza del 04/03/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Incertezza normativa oggettiva - Condizione rilevabile dal giudice - Rendita catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 (somma complessiva €68.672,50) basato su rendita catastale non definitiva; la contribuente impugnava per illegittimità dell'accertamento avendo proposto ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale, per carenza del requisito della colpevolezza, per inapplicabilità retroattiva della rendita e per non debenza delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza normativa; chiedeva in via cautelare la sospensione in attesa della definitività della rendita e, nel merito, l'annullamento dell'atto; il primo grado aveva respinto il ricorso, l'appellante deduceva in particolare l'illegittimità delle sanzioni per mancanza del requisito soggettivo e per sussistenza di condizioni oggettive di incertezza normativa.
La decisione
La commissione d'appello ha accolto l'appello della contribuente. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all'"incertezza normativa oggettiva", il giudice ha ritenuto che sussistesse una situazione di inevitabile incertezza circa la determinazione e l'applicabilità della rendita catastale (anche in ordine a quale rendita applicare e alla possibile retroattività). In conseguenza è stata esclusa la punibilità amministrativa tributaria e adottata la misura favorevole alla contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Ordinanza Corte di Cassazione n. 15452/2018
Richiama i presupposti per il riconoscimento della non punibilità tributaria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione delle norme.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 21307/2018
Definisce il concetto di "incertezza normativa oggettiva" come causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria quando, anche dopo un procedimento interpretativo metodologicamente corretto, è impossibile individuare in modo certo la norma applicabile.
Sentenza Corte di Cassazione 11 aprile 2019, n. 10126
Stabilisce che il contribuente è esonerato dalla responsabilità amministrativa tributaria ogniqualvolta il giudice accerti una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria; irrilevante l'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria successivo.
D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 4
Richiamato per distinzione: disciplina l'ignoranza giustificata del singolo contribuente ma non coincide con il concetto di incertezza normativa oggettiva, che è indipendente dalle condizioni soggettive del contribuente.
Normativa catastale / disciplina ICI
Nel caso concreto l'incertezza riguarda la determinazione della rendita catastale e la sua applicabilità/retroattività, elementi essenziali per la corretta imposizione ICI.
Massime di principio
- L'"incertezza normativa oggettiva" è una causa di esonero dalla responsabilità amministrativa tributaria quando, anche dopo un corretto procedimento interpretativo, non è possibile individuare univocamente la norma applicabile.
- Tale incertezza è valutabile e dichiarabile dal giudice e non dipende dalla conoscenza o ignoranza del singolo contribuente: se la norma è intrinsecamente ambigua, la difesa opera nei confronti di tutti.
- Le chiarificazioni o circolari dell'Amministrazione finanziaria successive all'entrata in vigore della norma non eliminano automaticamente la responsabilità dell'ente impositore né impediscono il riconoscimento dell'insicurezza normativa retroattiva.
- In controversie fondate su dati catastali non definitivi (es. rendita in contestazione) è opportuno chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definitività o comunque dedurre l'oggettiva incertezza normativa per escludere l'irrogazione di sanzioni.
- Per ottenere il riconoscimento dell'oggettiva incertezza conviene documentare l'esistenza di divergenze interpretative, il contenzioso amministrativo in corso sulla rendita e richiamare la giurisprudenza di Cassazione che delimita i presupposti della non punibilità.
- Il giudice può, in deroga al principio di soccombenza, compensare le spese processuali quando la materia presenti rilevanti profili di incertezza normativa.
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