Sentenza del 04/03/2020 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Asti
Correzione degli errori - Sussistenza formale e materiale - Ammissibilità integrale a tutela del sistema fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente non ha imputato nel corretto esercizio di competenza un componente negativo (costo/deduzione). In un periodo d'imposta successivo ha iscritto a conto economico o a stato patrimoniale un componente negativo per dare evidenza dell'errore. La controversia riguarda se e come tale rettifica possa essere ammessa: mediante dichiarazione integrativa per correggere l'annualità originaria oppure con evidenza nel periodo successivo quando l'annualità originaria non sia più emendabile.
La decisione
La decisione riconosce la distinzione in base alla emendabilità dell'annualità ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 22.07.1998 n. 322. Se l'annualità originaria è ancora emendabile, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui è avvenuta l'omessa imputazione. Se invece l'annualità non è più emendabile con dichiarazione integrativa a favore, al contribuente è comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza dell'elemento di costo non dedotto negli esercizi successivi, a condizione che ricostruisca tutte le annualità interessate dall'errore fino all'annualità emendabile ai sensi del citato art. 2, comma 8-bis. In sostanza la pronuncia tutela la possibilità per il privato di correggere l'errore e ottenere l'effetto fiscale favorevole, imponendo però obblighi di ricostruzione e corrette modalità di integrazione quando l'anno originario sia ancora emendabile.
Norme richiamate
D.P.R. 22.07.1998 n. 322, art. 2, comma 8-bis
La norma delimita l'ambito temporale in cui è possibile correggere le dichiarazioni mediante dichiarazione integrativa a favore. Se l'annualità originaria è ancora emendabile secondo questa disposizione il contribuente deve utilizzare l'integrativa; se non è emendabile, la ricostruzione delle annualità successive e la rappresentazione dell'elemento in esercizi successivi sono ammesse per garantire la tutela del sistema fiscale.
Massime di principio
- Quando l'errore concerne omissione di componenti negativi imputabili a esercizi precedenti, verificare immediatamente se l'annualità originaria è ancora emendabile ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis: se sì, presentare dichiarazione integrativa a favore per correggere l'anno di competenza.
- Se l'annualità originaria non è più emendabile, il contribuente può comunque dar evidenza dell'elemento non dedotto negli esercizi successivi, ma deve ricostruire retrospettivamente tutte le annualità interessate fino all'ultima annualità ancora emendabile e documentare i calcoli che giustificano l'effetto fiscale.
- Distinguere sempre tra esistenza formale dell'errore (vizi documentali/contabili) e sua rilevanza materiale ai fini fiscali: l'ammissibilità della rettifica dipende dalla natura dell'errore e dall'effetto sul reddito o sul debito d'imposta.
- Predisporre e conservare documentazione completa (registrazioni contabili, prospetti di ricostruzione, calcoli d'imposta) per dimostrare la corretta applicazione della rettifica e per resistere a eventuali contestazioni amministrative.
- Valutare i termini di decadenza e prescrizione relativi a ciascun periodo d'imposta prima di procedere, poiché la possibilità pratica di emendare o di ricostruire gli esercizi dipende anche dai termini temporali previsti dalla normativa tributaria.
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