Sentenza del 04/03/2020 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - dichiarazione - imposte sui redditi - dichiarazione integrativa - "a favore" - termine di presentazione - integrativa "a sfavore" - equiparazione - contenzioso - errore - dimostrazione - possibilità mancata compilazione di un quadro - omessa dichiarazione - esclusione - termine per l'accertamento - quinto anno - esclusione - dichiarazione incompleta - termine - quarto anno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento (euro 513.082,00) derivante da controllo automatizzato sul Mod. Unico 2013 relativo all'anno 2012, per differenze tra importi dichiarati come compensati e quanto effettivamente usato in compensazione. Il contribuente aveva omesso di indicare le ritenute subite nella dichiarazione originaria e, dopo la notifica della cartella (19/04/2016), aveva presentato dichiarazioni integrative (23/05/2016) volte a sanare l'errore materiale. La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso (25/01/2017). L'Ufficio ha proposto appello sostenendo che il contribuente non aveva rispettato il termine previsto dall'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998 per le dichiarazioni integrative "a favore" (termine annuale), chiedendo la conferma dell'atto impositivo.
La decisione
La Commissione regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato la decisione della CTP di primo grado; le spese sono state compensate. La Commissione ha ritenuto che il nuovo comma 8 dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 non operi più la distinzione tra dichiarazioni integrative "a favore" e "a sfavore", facendo coincidere in entrambi i casi il termine di presentazione con il termine per l'accertamento. Inoltre è richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla pretesa tributaria dell'Amministrazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione. Per l'incertezza interpretativa rilevata, la Commissione ha compensato le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8
Il nuovo comma 8 non distingue più tra dichiarazioni integrative "a favore" e "a sfavore": in entrambi i casi il termine di presentazione coincide con il termine per l'accertamento; ciò conferma l'orientamento che non preclude al contribuente, anche in sede contenziosa, di far valere errori nella dichiarazione originaria.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Norma richiamata in riferimento all'istanza di rimborso; tuttavia la giurisprudenza e l'interpretazione della Commissione consentono al contribuente, indipendentemente dai termini formali per rimborso o integrativa, di contestare la pretesa impositiva in giudizio mediante la dimostrazione di errori nella dichiarazione.
Giurisprudenza di Cassazione
Cass. Sez. Un., n. 13378/2016; Cass. n. 17956/2019; Cass. n. 2220/2018
Tali pronunce consolidano il principio per cui il contribuente può, in sede contenziosa, opporsi alla pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione originaria, indipendentemente dalle modalità/termini di presentazione dell'integrativa o dell'istanza di rimborso.
Massime di principio
- Dopo la modifica introdotta dal comma 8 dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, non rileva la distinzione tra integrativa "a favore" e "a sfavore": il termine per la presentazione dell'integrativa coincide con il termine per l'accertamento.
- Anche se il contribuente non presenta un'integrazione nei termini specifici, in sede contenziosa può comunque contestare l'avviso o la cartella dimostrando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione originaria (es. omissione di ritenute), e ottenere l'accoglimento della propria doglianza.
- Nelle controversie relative ad omissioni o errori materiali nei quadri dichiarativi è fondamentale documentare e provare l'errore (es. certificazioni di ritenute, documenti probatori) poiché la possibilità di successo in giudizio dipende dalla capacità probatoria.
- Quando sussiste incertezza interpretativa della norma applicabile, il giudice può compensare le spese di lite; ciò suggerisce di valutare la convenienza di agire tempestivamente e mantenere completa documentazione.
- In pratica, il contribuente dovrebbe: (a) correggere tempestivamente la dichiarazione quando possibile; (b) conservare tutta la documentazione probatoria delle ritenute/compensazioni; (c) in caso di iscrizione a ruolo o avviso, valutare il ricorso giudiziale anche se il termine formale per l'integrativa è trascorso, poiché il giudice può comunque esaminare errori dichiarativi rilevanti ai fini dell'imposta.
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