Cassazione Civile, Sentenza n. 39919/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento fiscale per l'anno 2007 con rettifiche IRES, IRAP e IVA per maggiori ricavi, costi non inerenti e sopravvenienze attive per euro 173.000. L'Ufficio aveva rilevato: discrepanza tra la percentuale di ricarico applicata dalla società (circa 25%) e quella risultante dallo studio di settore (circa 41%); inesistenza documentale di presunti finanziamenti soci per euro 70.000; uso improprio del conto "fatture da emettere" per compensare debiti verso soci; vendita contabilmente non riscontrata di 98.062 uova. In primo grado la CTP rideterminò parzialmente il reddito; in appello la C.T.R. accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia riconoscendo illegittimità di talune operazioni contabili e confermando la rettifica induttiva dei ricavi sulla base della riscontrata consistenza fisica di magazzino e delle irregolarità contabili. I soci hanno poi aderito alla definizione agevolata (art. 11 d.l. n. 50/2017) chiedendo l'estinzione del giudizio; la società non ha aderito e ha proposto ricorso per cassazione, il quale è stato rigettato per inammissibilità in gran parte (novità, riesame del merito precluso) e per mancato superamento del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente ai soci (Vincenza Amoruso, Antonietta Sibio, Pasquale Zecchillo, Antonello Zecchillo) in ragione dell'adesione alla definizione agevolata; ha rigettato il ricorso della Zecchillovo s.r.l. (inammissibilità di gran parte dei motivi perché volti a riesame del merito o nuovi) e l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità. Per la posizione della società è stata confermata la legittimità dell'accertamento induttivo, fondato sulla rilevazione fisica delle consistenze di magazzino, sulle irregolarità contabili e sulla mancanza di prova dei finanziamenti soci, con conseguente riclassificazione in sopravvenienze attive delle somme contestate.
Norme richiamate
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse...
L'adesione alla definizione agevolata e il perfezionamento del pagamento determinano l'estinzione del processo se l'Amministrazione non ha notificato diniego entro i termini previsti o non abbia richiesto la trattazione entro il 31/12/2018; il pagamento consente al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere.
Norma citata in relazione ai criteri di inattendibilità delle scritture contabili e all'utilizzo del metodo induttivo; la Corte ricorda che le presunzioni usate per l'accertamento devono essere fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ma il giudice di merito valuta la attendibilità delle scritture sulla base delle risultanze istruttorie (es. riscontro fisico delle consistenze).
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella doglianza relativa al mancato contraddittorio preventivo in relazione alla determinazione della percentuale di ricarico; tuttavia la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per novità e non ha riformulato la valutazione di merito; in generale la norma tutela il diritto al contraddittorio ma la sua deduzione deve essere tempestiva nei gradi di merito.
art. 88, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplinante il concetto di sopravvenienze attive: aumenti di componenti positivi di reddito derivanti da eventi che si manifestano in esercizi successivi. La Corte ha ritenuto che ricadano in tale nozione le somme contabilizzate come annullamento di debiti verso soci, se prive di prova dei corrispondenti apporti.
Richiamato in relazione alla qualificazione fiscale delle operazioni tra soci e società; i giudici di merito hanno valutato la mancanza di prova dei finanziamenti soci come elemento per ritenere fittizia la contabilizzazione.
art. 360, codice di procedura civile
Norma procedurale che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (divieto di allegare questioni nuove e divieto di riesame del merito travestito da doglianza di diritto).
art. 132, codice di procedura civile, n. 4
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. fosse sufficiente e non affetta da nullità per apparente motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in dispositivo: attesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di contributi o oneri previsti per il processo tributario nei limiti ivi previsti; la Corte ne da atto in relazione alle spese e ai rapporti di liquidazione.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (art. 11 d.l. 50/2017) e il relativo pagamento, se perfezionati e non disconosciuti dall'Amministrazione nei termini, comportano l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere per le posizioni regolarizzate.
- In Cassazione non sono ammissibili questioni nuove non sollevate e sviluppate nel giudizio di merito; le doglianze devono essere riprese negli atti del grado precedente e comprovabili ex actis.
- L'Amministrazione finanziaria può adottare metodi induttivi di accertamento se fondati su elementi fattuali e probatori (es. riscontro fisico di magazzino, incongruenze contabili) che giustifichino presunzioni gravi, precise e concordanti; la determinazione dell'entità dei ricavi induttivi può avvalersi di parametri di settore ove opportuno.
- La prova dei finanziamenti soci (o di qualsiasi apporto) deve essere documentata (deliberazioni, flussi finanziari, evidenze bancarie); l'assenza di prova concreta puoò far presumere la fittizietà dell'operazione e la reale natura di distribuzione agli stessi soci, con conseguente tassazione come sopravvenienza attiva.
- Le censure circa il mancato contraddittorio o la violazione dello Statuto del contribuente (art. 12 l. 212/2000) vanno tempestivamente sollevate nei gradi di merito; se non dedotte prima, risultano normalmente inammissibili in cassazione.
- La motivazione del giudice di merito, pur se sintetica, deve rendere percepibile il percorso logico-fattuale: deve indicare gli elementi probatori su cui si basa la decisione in modo da consentire il controllo in sede di legittimità.
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