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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39789/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana che, accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia, aveva respinto il ricorso dell'associazione volto all'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2005. L'Ufficio aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale e aveva recuperato imposte non versate, ritenendo l'ente esercitante un'attività commerciale prevalente; l'associazione deduceva, tra l'altro, mancanza/motivazione apparente, omissione di pronuncia su eccezione di decadenza della potestà accertativa (termine quadriennale), l'erronea applicazione degli artt. 73 e 149 T.U.I.R. alle associazioni sportive dilettantistiche e mancato esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale, pur sintetica, fosse sufficiente e aderente al processo verbale di constatazione, dimostrando l'esercizio prevalente di attività commerciale per un periodo significativo (2005-2009). Ha precisato che l'ultimo comma dell'art.149 T.U.I.R. esclude l'applicazione dei parametri ivi previsti ma non riconosce una qualifica permanente di non commercialità alle associazioni sportive dilettantistiche: queste possono perdere la qualifica se lo svolgimento prevalente dell'attività commerciale interessa un arco temporale ampio e significativo. La Corte ha altresì confermato la correttezza dell'applicazione del termine quinquennale di accertamento (art.43 d.P.R. 600/1973) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 4.100,00) e riconoscimento degli oneri previsti dall'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla parte per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha comunque ritenuto la motivazione della Commissione regionale adeguata e logica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge) usato dal ricorrente; la Corte ne ha valutato il contenuto e lo ha dichiarato infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'associazione per lamentare omissione di pronuncia su un motivo di appello; la Corte ha ritenuto che le questioni rilevanti fossero state comunque affrontate.

  • art. 73, T.U. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Definisce l'assoggettamento all'IRES degli enti non societari e distingue le categorie (oggetto esclusivo o principale commerciale o meno); la Corte lo usa per inquadrare la distinzione tra ente non commerciale e soggetti soggetti a IRES.

  • art. 148, T.U. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Regola la qualificazione delle attività verso associati e la 'decommercializzazione' per alcune categorie (tra cui le ASD): attività svolte nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali sono in genere non commerciali, salvo specifiche eccezioni (corrispettivi specifici, contributi ecc.).

  • art. 149, T.U. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Prevede che l'ente perde la qualifica di non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta e indica parametri valutativi; l'ultimo comma esclude l'applicazione di tali parametri agli enti ecclesiastici riconosciuti e alle ASD, ma la Corte ha precisato che tale esclusione non determina una qualifica permanente e assoluta di non commercialità se l'attività commerciale è prevalente su un periodo temporale più ampio.

  • art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sul termine di decadenza per l'attività accertativa; la Corte ha rilevato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, trova applicazione il termine quinquennale previsto dal secondo comma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione agli oneri aggiuntivi dovuti dal ricorrente; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

  • Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2012

    Richiamata dalla Corte per confermare che l'ordinamento non garantisce una qualifica permanente di ente non commerciale ad ASD o enti ecclesiastici e che l'applicazione di un regime fiscale privilegiato in maniera assoluta potrebbe configurare un aiuto di Stato.

Massime di principio

  • L'affiliazione a un organismo sportivo nazionale o locale (es. A.C.S.I.) non garantisce automaticamente la permanenza della qualifica di ente non commerciale se l'attività commerciale diventa prevalente per un periodo temporale significativo.
  • Bisogna distinguere tra la qualificazione dell'ente (se sia non commerciale o meno) e la qualificazione delle singole attività svolte (commerciali o non commerciali): entrambe sono rilevanti ma sono questioni distinte.
  • L'art.149 T.U.I.R. non impedisce in assoluto che un'associazione sportiva dilettantistica perda la qualifica di ente non commerciale: la perdita è possibile se l'attività commerciale prevale su un arco temporale esteso e significativo.
  • Se l'amministrazione disconosce la qualifica di ente non commerciale e ritiene omessa la dichiarazione, può applicarsi il termine quinquennale di accertamento (art.43 d.P.R. 600/1973) anziché il termine ordinariamente più breve.
  • Per le associazioni, le prestazioni rese ai soci in conformità alle finalità istituzionali sono generalmente non commerciali; tuttavia i corrispettivi specifici, contributi rapportati a prestazioni maggiori o attività svolte con organizzazione e abitualità possono concorrere a formare reddito d'impresa.
  • In sede processuale la Corte di merito deve fornire un percorso logico che consenta di comprendere le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma coerente può essere ritenuta sufficiente in Cassazione.
  • La giurisprudenza e la normativa europea possono essere invocate per configurare i limiti di una 'presunzione' di non commercialità: l'orientamento comunitario scoraggia regimi fiscali che conferiscano vantaggi permanenti irragionevoli a categorie specifiche.

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