Cassazione Civile, Sentenza n. 39790/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La CTR, accogliendo l'appello, aveva annullato la cartella di pagamento rivalutando il merito della pretesa tributaria nonostante fosse ormai formato un giudicato sulla pretesa sanzionatoria relativa all'atto presupposto. La questione giuridica era se il giudice nazionale debba disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorita di cosa giudicata per porre rimedio a una presunta violazione del diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria impugnazione della cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la controricorrente e stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimita in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso.
Norme richiamate
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-2/08 Olimpiclub
3 settembre 2009, causa C-2/08
La Corte di Giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare norme processuali interne che producono effetto di cosa giudicata, nemmeno per rimediare a una violazione del diritto UE, salvo ipotesi eccezionali.
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-234/04 Kapferer
16 marzo 2006, causa C-234/04
Confermato il principio che la formazione del giudicato nazionale non e automaticamente derogata dal diritto UE; il rinvio pregiudiziale resta eccezionale di fronte al giudicato.
Cassazione civile, n. 2046 del 2017
La Suprema Corte ha richiamato i limiti alla disapplicazione delle norme processuali interne e ha chiarito le ipotesi eccezionali in cui il rinvio puo essere possibile o obbligatorio.
Cassazione civile, n. 16032 del 2015
Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul principio di intangibilita del giudicato e sulle eccezioni molto ristrette.
Cassazione civile, n. 18642 del 2018
Ribadisce che il principio di intangibilita del giudicato non impone la disapplicazione di norme processuali interne neppure per porre rimedio a violazioni del diritto UE, salvo la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato nazionale e, di norma, intangibile anche quando emergano profili di violazione del diritto UE; il giudice non e obbligato a disapplicare regole processuali interne che hanno prodotto la cosa giudicata.
- Le eccezioni alla intangibilita del giudicato sono molto ristrette: si valutano solo se ricorrono discriminazioni tra situazioni disciplinate dal diritto UE e da quello interno o se l'esercizio dei diritti UE e reso di fatto impossibile o estremamente difficile.
- Un'ulteriore eccezione puo sussistere se esiste una decisione definitiva della Commissione europea anteriora alla formazione del giudicato che sia in contrasto con la pronuncia nazionale.
- In situazioni analoghe occorre verificare preliminarmente se ricorrono le condizioni delle eccezioni (discriminazione, impossibilita pratica, decisione Commissione) prima di ritenere possibile la disapplicazione del giudicato.
- Se le eccezioni non si configurano, la strada difensiva puo richiedere rimedi straordinari o azioni alternative (ad es. ricorsi interni strumentali, richiesta di pronunce preventive nei casi consentiti, ecc.) ma non la semplice disapplicazione del giudicato.
- Sotto il profilo delle spese processuali, la decisione di cassazione che decide nel merito puo compensare le spese nei gradi di merito e condannare la parte soccombente alle spese di legittimita, come avvenuto nel caso esaminato.
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