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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39791/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava, con due motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 per il mancato invio dell'apposito avviso di pagamento alla contribuente e contestava l'omessa e insufficiente motivazione della CTR rispetto alla eccepita nullità della cartella esattoriale per tale mancato invio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la dichiarazione di fallimento della società cooperativa abbia trasferito ogni verifica dei crediti nella sede dell'accertamento del passivo fallimentare (art. 52, comma 2 L. fall.). La notifica della cartella, strumentale all'esecuzione individuale, perde rilevanza in presenza di concorso aperto; l'ammissione al passivo può avvenire sulla base dell'estratto di ruolo (artt. 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973), eventualmente con riserva se il curatore contesta il credito. Di conseguenza la contestazione della cartella è divenuta irrilevante ai fini dell'accertamento del credito in sede fallimentare e l'interesse all'impugnazione è venuto meno. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 6, comma 5

    La norma disciplina la comunicazione/avviso di pagamento al contribuente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancato invio dell'avviso (e la contestata nullità della cartella) non incide sulla procedura di ammissione del credito in fallimento, che è regolata dalla normativa fallimentare e dal d.P.R. n. 602/1973.

  • Legge fallimentare, art. 52, comma 2

    "salvo diverse disposizioni di legge" - che ogni credito venga accertato secondo le modalità previste dalla L. fall., artt. 92 e segg.

    Stabilisce il principio di esclusività dell'accertamento dei crediti nella sede fallimentare: una volta dichiarato il fallimento, le azioni dirette a far valere crediti concorsuali devono essere esperite nella procedura fallimentare, facendo venir meno l'interesse ad azioni esecutive individuali o impugnazioni esterne.

  • D.P.R. n. 602/1973, Capo IV, artt. 87-88

    Regolano l'ammissione dei crediti tributari al passivo: la domanda d'insinuazione è presentata dal concessionario sulla base dell'estratto di ruolo; la notifica della cartella non è richiesta per l'ammissione e l'estratto di ruolo può essere sufficiente, con possibilità di ammissione con riserva se il curatore contesta il credito.

  • Codice di procedura civile, art. 479

    La Corte ha richiamato la funzione della notificazione del titolo esecutivo e del precetto nell'espropriazione forzata singolare per spiegare che la notificazione della cartella svolge analoga funzione preparatoria all'esecuzione individuale, funzione che viene meno una volta aperto il concorso per insolvenza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Consente al curatore, una volta edotto tramite la comunicazione del ruolo, di impugnare il ruolo dinanzi alle Commissioni Tributarie; ciò rafforza la ragione per cui la previa notifica della cartella non è necessaria per l'ammissione al passivo.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, la verifica dei crediti erariali si svolge nella procedura fallimentare: le azioni e le impugnazioni dirette a conseguire soddisfazione devono essere trasferite nella sede dell'accertamento del passivo, altrimenti l'interesse ad agire può venire meno.
  • La notifica della cartella esattoriale è funzionale all'esecuzione individuale e, una volta aperto il concorso, non è condizione necessaria per l'ammissione del credito al passivo; l'estratto di ruolo può essere sufficiente per l'insinuazione.
  • Se il curatore contesta il credito, il concessionario alla riscossione deve integrare la prova (documenti giustificativi) e l'ammissione può avvenire con riserva ai sensi dell'art. 88 D.P.R. n. 602/1973.
  • Chi intende impugnare una cartella dopo la dichiarazione di fallimento deve valutare l'opportunità di agire nella sede fallimentare (es. opposizione all'insinuazione o produzione di documenti in sede di verifica del passivo) perché ricorsi esterni possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La presenza di una controversia sulla validità formale della cartella (es. mancato avviso ex art. 6 L. 212/2000) non garantisce automaticamente la tutela esterna quando il debitore è fallito; la tutela va ricercata e definita nell'ambito della procedura concorsuale.

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