Cassazione Civile, Ordinanza n. 04103/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di completare un procedimento amministrativo avviato nel 1997 per ottenere la proroga di una grande derivazione idroelettrica e, in seguito, il rinnovo della concessione fino al 2049. La società ricorrente aveva reiterato più volte l’istanza dopo il subentro nella posizione della dante causa; la regione aveva però respinto la domanda con determinazione dirigenziale, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta del d.lgs. 79/1999 e non più la legge n. 529/1982. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva confermato il diniego, valorizzando: la maturata decadenza dall’azione contro il silenzio, la diversa oggettivazione del provvedimento regionale (non proroga ex legge 529/1982 ma rinnovo e variante), e comunque l’applicazione del principio tempus regit actum con conseguente necessità della gara pubblica prevista dal d.lgs. 79/1999. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: errata qualificazione della determina regionale e della sentenza del TSAP; erronea affermazione di preclusioni da silenzio-inadempimento; omessa pronuncia sul legittimo affidamento; illegittimità dell’affermazione di abrogazione implicita della legge 529/1982 e dell’applicazione del tempus regit actum, oltre a una questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 79/1999. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili, il terzo inammissibile e comunque infondato, il quarto infondato, con rigetto finale del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché generico nella denuncia di violazione di legge e formulato con censure motivazionali non più proponibili ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre che comunque privo di interesse per la presenza di una ratio decidendi autonoma non efficacemente censurata; il secondo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo, perché il vizio di omessa pronuncia del TSAP non è deducibile con ricorso per cassazione ma con il rimedio della rettificazione, e comunque la sentenza aveva in realtà deciso espressamente sul legittimo affidamento escludendolo. Ha poi respinto il quarto motivo, confermando che non era sorto un diritto alla proroga in capo alla dante causa della ricorrente e che il provvedimento finale doveva essere valutato alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione, cioè quella introdotta dal d.lgs. 79/1999. È stata inoltre ritenuta priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1982, n. 529
La Corte esclude che la legge abbia attribuito un diritto alla proroga automatica della concessione; anche in presenza di autoproduzione di energia, non è configurabile una proroga tacita e la posizione del privato resta di interesse legittimo.
È ritenuto la disciplina sopravvenuta applicabile al provvedimento finale; avrebbe comportato il superamento della precedente disciplina e la necessità di procedura competitiva per le nuove concessioni.
Richiamato dal giudice di merito per affermare una decadenza dall’azione contro il silenzio; la Cassazione osserva però che tale passaggio, comunque, era privo di autonoma decisività rispetto alla ratio principale.
Citato nel motivo di ricorso come parametro violato, ma la Corte non ne svolge una specifica applicazione autonoma perché reputa il motivo inammissibile.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È il parametro attraverso cui si convertono i casi estremi di motivazione inesistente o apparente in nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come limite costituzionale minimo della motivazione delle sentenze.
Evocato nel quarto motivo per contestare l’abrogazione implicita; la Corte conferma l’applicazione della disciplina sopravvenuta al provvedimento finale.
art. 204 T.U. acque (r.d. n. 1775/1933)
Per l’omessa pronuncia del TSAP il rimedio è la rettificazione davanti al medesimo Tribunale superiore, non il ricorso per cassazione.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma il dubbio è dichiarato privo di rilevanza per mancanza del presupposto fattuale del legittimo affidamento.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Evocati a sostegno della tutela del legittimo affidamento nella questione di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
d.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg., art. 45
Citado come base della richiesta di rinnovo per ulteriori 30 anni, ma non riconosciuto come fonte idonea a superare la disciplina sopravvenuta.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, l’autoproduzione di energia non implica un diritto alla proroga automatica del titolo: la proroga deve risultare da un espresso provvedimento amministrativo e, in mancanza, la posizione del privato resta di mera aspettativa o interesse legittimo.
- Il provvedimento finale dell’amministrazione va scrutinato secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione, non secondo quella esistente al momento della presentazione dell’istanza, salvo un consolidato diritto già sorto in capo all’istante.
- Nel ricorso per cassazione contro sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il vizio di omessa pronuncia non si deduce con il ricorso ordinario per cassazione ma con l’apposito rimedio della rettificazione previsto dal testo unico delle acque.
- La censura che investe l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; l’interpretazione dell’atto è infatti riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti dell’illogicità estrema o della violazione delle regole legali di interpretazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione le semplici censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste al ricorso, le censure rivolte alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse.
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