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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06356/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con recupero di IVA, IRES e IRAP, contestando, da un lato, l'indebita detrazione di costi relativi ad acquisti con soggetti ubicati in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) e, dall'altro, la partecipazione della società contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR della Campania aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente dimostrasse la provenienza della merce dalla Cina popolare e che l'Ufficio non avesse provato il coinvolgimento della contribuente nella frode carosello riferita alla società estera con cui essa intratteneva rapporti commerciali. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una successiva sentenza della CTR, relativa all'anno 2010, che avrebbe localizzato la società estera ad Hong Kong; 2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 110 d.P.R. 917/1986, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la localizzazione della società nella Cina popolare valorizzando la documentazione doganale invece della fattura; 3) violazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto non provata dall'Ufficio la consapevolezza della contribuente di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno invocato, pur formatosi successivamente alla decisione impugnata, riguardava un periodo d'imposta successivo (2010) e non poteva quindi spiegare efficacia nel giudizio concernente l'anno 2008; ha inoltre ribadito che il giudicato su un determinato anno d'imposta fa stato solo nei giudizi relativi ad anni successivi, non a quelli precedenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, al di là delle deduzioni formali, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e, inoltre, introduceva una questione nuova sulla natura della bolletta doganale non adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto finalizzato a una nuova valutazione delle prove circa la consapevolezza della contribuente nella frode. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la difesa dell'amministrazione dello Stato tramite Avvocatura.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere invocato solo nei limiti del suo oggetto e del suo ambito temporale; non spiega efficacia su annualità d'imposta precedenti a quella decisa nel giudizio formatosi successivamente.

  • art. 324 c.p.c.

    Rileva ai fini dell'individuazione del giudicato interno/esterno, ma nel caso concreto non consente di estendere la preclusione a un diverso periodo d'imposta precedente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la censura sul giudicato esterno; la Corte ne ha escluso la fondatezza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata riqualificata nei termini di un tentativo di rivalutazione del materiale probatorio, precluso in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle prove e il giudizio di prevalenza tra elementi di fatto appartengono al giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata trascrizione e localizzazione processuale della questione sulla bolletta doganale ha contribuito a rendere inammissibile il motivo per novità della censura.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione idonea a provare l'operazione commerciale e la localizzazione della controparte estera.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione alla detrazione IVA e alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alle norme sulla detrazione e sulla prova dell'operazione imponibile.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base normativa del recupero e dell'accertamento IVA.

  • art. 110 d.P.R. 917/1986

    Richiamato in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti ubicati in paesi a fiscalità privilegiata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto che il ricorso pretendesse una nuova valutazione della prova già operata dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni semplici nel motivo relativo alla prova della consapevolezza della frode.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni semplici nel motivo relativo alla prova della consapevolezza della frode.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni semplici nel motivo relativo alla prova della consapevolezza della frode.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su un determinato anno d'imposta può essere speso nei giudizi relativi ad annualità successive tra le stesse parti, ma non in quelli concernenti annualità precedenti.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura del fatto storico compiuta dal giudice di merito; le censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino a rimettere in discussione il convincimento del giudice sono inammissibili.
  • La deduzione di un motivo su documenti o questioni non adeguatamente introdotti e localizzati nei gradi di merito è inammissibile per novità e per difetto di specifica indicazione processuale.
  • Nei giudizi tributari, l'onere di provare la partecipazione del contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione, ma il controllo della sufficienza e attendibilità delle prove resta riservato al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito motivi sulla base della documentazione disponibile, la parte soccombente non può in cassazione sostituire alla valutazione compiuta dal giudice una diversa lettura dei documenti stessi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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