Cassazione Civile, Ordinanza n. 35713/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore immobiliare, con cui l'Ufficio, mediante metodo analitico-induttivo, aveva contestato un maggior reddito e un maggior volume d'affari in relazione alla cessione di sette immobili. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo non sufficienti, per gravità, precisione e concordanza, gli indizi valorizzati dall'Ufficio: assenza di irregolarità contabili, assenza di bonifici o assegni non registrati, assenza di preliminari con prezzi maggiori, contesto di crisi economica nel 2008, assenza di distribuzione di utili o compensi agli amministratori e presenza di finanziamenti infruttiferi dei soci, nonché inidoneità del raffronto con vendite di appartamenti similari. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2728 c.c., sostenendo che, una volta fondato l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti, gravasse sul contribuente l'onere di provare che il maggior reddito non era stato prodotto o lo era stato in misura inferiore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che il principio sull'accertamento analitico-induttivo e sull'inversione dell'onere della prova opera solo quando l'Ufficio abbia effettivamente fondato l'accertamento su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso che gli elementi addotti fossero tali da rendere inattendibile la contabilità e da far scattare l'onere probatorio a carico della società. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'antieconomicità dell'operazione rileva solo se assolutamente incompatibile con i canoni economici e non giustificata da contingenti fattori di mercato, come una crisi economica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi quando, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, emergano elementi tali da far ritenere inattendibili le dichiarazioni; tale potere richiede però presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
In materia IVA consente la rettifica in via induttiva sulla base di presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'onere della prova si sposta sul contribuente solo dopo che l'Ufficio abbia validamente fondato l'accertamento su elementi presuntivi idonei; se tali requisiti mancano, non si verifica inversione dell'onere probatorio.
Le presunzioni legali dispensano dalla prova chi ne beneficia, ma nel caso esaminato non vi erano presunzioni legali applicabili.
È richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, secondo cui la rinuncia al mandato comunicata in corso di cassazione non incide sul giudizio già instaurato.
È citato per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo dei redditi è legittimo solo se l'Ufficio fonda la rettifica su presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza; in mancanza, non si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- La mera antieconomicità di un'operazione non basta a sostenere un accertamento se essa è spiegabile con contingenti fattori di mercato o con il contesto economico generale; l'anomalia gestionale deve essere realmente incompatibile con i canoni di economicità.
- Nelle contestazioni di sottofatturazione nella cessione di immobili, l'amministrazione deve provare in modo presuntivo ma serio la divergenza tra corrispettivo dichiarato e prezzo effettivo; il contribuente è tenuto a fornire prova contraria solo dopo che tale presunzione sia stata validamente costruita.
- Il raffronto con vendite di immobili similari ha valore probatorio solo se l'omogeneità dei beni comparati sia effettivamente verificata sotto il profilo di rifiniture, esposizione, pregio e appetibilità commerciale.
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