Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21704/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la detrazione dell'IVA in operazioni di acquisto di beni informatici ritenute inserite in una frode carosello, tramite tre società considerate "missing trader". La CTR Lombardia aveva annullato l'atto, ritenendo non provata la consapevolezza o la doverosa conoscibilità, da parte del contribuente, del meccanismo fraudolento: le società fornitrici operavano da tempo con il contribuente, gli ordini avvenivano via mail secondo una prassi commerciale ritenuta normale per un intermediario che rivendeva merce già ordinata ai propri clienti, i pagamenti avvenivano con bonifici solo dopo la consegna e non risultavano prezzi talmente vantaggiosi da ingenerare sospetti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente valutato gli indizi della frode (assenza di contrattualizzazione specifica, pagamenti differiti, bonifici su conti diversi da quelli indicati in fattura, mancata verifica dei fornitori) e avesse errato nel ritenere non dimostrata la partecipazione consapevole o colpevole del contribuente. Il contribuente ha resistito, chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso principale, e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese di lite, sostenendo che mancassero i presupposti di legge per derogare al principio della soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, la censura dell'Agenzia fondata sulla falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; di riflesso, ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, poiché non era stata dimostrata una ragione sufficiente per negare il diritto alla detrazione IVA. Ha inoltre reputato infondato il ricorso incidentale sulle spese, osservando che la motivazione della CTR sulla compensazione, basata su peculiarità e complessità della lite e su aspetti controvertibili, non presentava profili di illogicità o erroneità censurabili in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; il raddoppio del contributo unificato è stato posto a carico del solo ricorrente incidentale, non dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato in assenza di prova di elementi sufficienti a escluderlo; la contestazione dell'Ufficio, per essere accolta, richiede un adeguato supporto probatorio circa la consapevolezza o conoscibilità della frode.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può tradursi nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti; occorre confrontarsi con l'accertamento di merito e con il riparto dell'onere della prova così come applicato dal giudice di appello.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate nel loro complesso; non è sufficiente isolare singoli indizi senza confrontarsi con l'intera motivazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle presunzioni può essere denunciata solo indicando puntualmente in che modo il ragionamento inferenziale sia privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura dei fatti.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per le censure di violazione di legge, ma non consente il riesame del fatto né la sostituzione della ricostruzione del merito.

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione incompleta della sentenza impugnata non comporta improcedibilità quando, nonostante la lacuna, sia comunque possibile ricostruire con certezza oggetto della controversia e ragioni della decisione.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata con documentazione ulteriore è stata considerata irrilevante ai fini dell'esito, poiché il ricorso principale è stato comunque ritenuto infondato/inammissibile nei suoi profili decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato è stato posto a carico del solo ricorrente incidentale, non dell'Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione che contesti la partecipazione del cessionario a una frode deve dimostrare, con elementi specifici e complessivamente valutati, la conoscenza o la doverosa conoscibilità del meccanismo fraudolento da parte dell'acquirente.
  • La censura per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del quadro indiziario compiuta dal giudice di merito.
  • Per superare una motivazione di merito fondata su presunzioni, non basta valorizzare singoli indizi isolati: occorre dimostrare che l'intero ragionamento inferenziale sia privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o sia stato costruito trascurando una ratio decisiva.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere censurata in cassazione solo se la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni è illogica o erronea; la mera opinabilità della valutazione di merito non è sufficiente.
  • La produzione incompleta della sentenza impugnata non determina automaticamente improcedibilità se il contenuto residuo consente comunque di individuare con certezza l'oggetto della lite e le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.