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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio relativa a una cartella di pagamento di Euro 741.045,85 per accisa sui tabacchi lavorati sottratti a seguito di furti nel periodo 1 gennaio 1999-30 settembre 2002. Ha sostenuto, tra l'altro, che, quale soggetto subentrato o conferitario del ramo aziendale, fosse responsabile solo in via solidale e sussidiaria, con beneficio della preventiva escussione del debitore principale; che la cartella fosse priva di adeguata motivazione; che non fosse provata la pretesa fiscale; che il credito fosse prescritto; che le obbligazioni fossero rimaste in capo al precedente soggetto e che furto e rapina costituissero forza maggiore idonea a ottenere l'abbuono dell'accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Equitalia Sud s.p.a. ha rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, confermando sostanzialmente la validità della cartella. La Corte ha ritenuto che la cartella fosse conforme al modello ministeriale e sufficientemente motivata, anche perché rinviava implicitamente all'avviso di accertamento e la contribuente aveva dimostrato di conoscerne il contenuto. Ha inoltre escluso che nel giudizio sulla cartella potessero essere rimesse in discussione questioni relative all'accertamento fiscale già notificato e autonomamente impugnato. La tesi sulla preventiva escussione è stata dichiarata inammissibile perché fondata sull'erroneo presupposto di una cessione d'azienda, mentre i giudici di merito avevano accertato una trasformazione e continuità del medesimo soggetto. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dell'Agenzia e di Equitalia, mentre le spese con il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    Nel caso di cessione di azienda il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle sanzioni e delle imposte.

    La norma può attribuire al cessionario una responsabilità solidale con beneficio della preventiva escussione, ma il suo presupposto deve essere concretamente accertato. Non è applicabile quando il giudice di merito qualifica l'operazione come trasformazione o successione del medesimo soggetto, anziché come cessione d'azienda.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella, quale documento per la riscossione degli importi iscritti a ruolo, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale.

    La conformità della cartella al modello ministeriale, con indicazione della causale tramite apposito codice e degli elementi essenziali, è normalmente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di motivazione dell'atto fiscale non comporta automaticamente la nullità della cartella quando il contribuente, impugnandola, dimostri di conoscere i presupposti della pretesa e non provi uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 2 e 5

    Le questioni sulla soggettività passiva dell'accisa e sull'eventuale esenzione o abbuono per furto o rapina riguardano il merito dell'obbligazione tributaria e devono essere contestate contro l'avviso di accertamento, non contro la successiva cartella, salvo che la pretesa sia conosciuta per la prima volta con quest'ultima.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15

    La relativa questione di prescrizione del credito d'accisa non può essere introdotta nel giudizio contro la cartella quando la cartella è preceduta da un avviso di accertamento e la censura riguarda il merito della pretesa già accertata.

  • Codice civile, art. 2697

    Le contestazioni sull'onere della prova della pretesa fiscale sono inammissibili nel giudizio sulla cartella se mirano a rimettere in discussione l'accertamento tributario ormai separatamente impugnato o definito.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento può essere contestata, di regola, solo per vizi propri, come errori formali, difetti di notifica, mancata corrispondenza con il ruolo o carenze specifiche della riscossione.
  • Le contestazioni sul presupposto dell'imposta, sulla soggettività passiva, sulla prescrizione maturata prima dell'accertamento, sulla prova del debito o sulle esenzioni devono essere proposte contro l'avviso di accertamento, salvo che il contribuente venga a conoscenza della pretesa soltanto tramite la cartella.
  • Una carenza motivazionale non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se il contribuente abbia potuto comprendere la pretesa e, soprattutto, se dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
  • Il beneficio della preventiva escussione previsto per il cessionario presuppone l'effettiva esistenza di una cessione d'azienda. La qualificazione giuridica dell'operazione come trasformazione, successione o continuità del medesimo soggetto può escludere tale beneficio.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, salvo specifici e comprovati vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • La rinuncia a un motivo di ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e impedisce alla Corte di esaminarlo nel merito.

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