Sentenza del 03/03/2017 n. 5388 - Corte di Cassazione
Accertamento Irpef - Residenza all'estero - Contratto di locazione - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
S.D. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva confermato l'accertamento IRPEF per il 1999. L'Agenzia, presumendo la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR, aveva accertato circa 562.000 euro di redditi da lavoro autonomo derivanti da tornei e sponsorizzazioni; in primo grado l'imponibile era stato ridotto a circa 500.000 euro. Il contribuente sosteneva di essere residente all'estero e contestava, con sei motivi, soprattutto l'omessa e inesatta valutazione dei documenti relativi alla residenza, oltre alla quantificazione del reddito, all'uso delle presunzioni, al riparto dell'onere probatorio e all'omessa pronuncia su una censura. La CTR aveva ritenuto non provata la residenza estera, affermando che il contratto di locazione non era sottoscritto dal locatore né registrato e che le utenze prodotte non riguardavano il 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, e ha dichiarato assorbiti gli altri cinque. Ha rilevato che la CTR non aveva valutato documenti pertinenti al 1999 — tra cui il contratto di locazione sottoscritto e registrato, il contratto bancario e fatture di elettricità e gas — e aveva quindi fondato il proprio giudizio su un'affermazione non coerente con gli atti. La Cassazione non ha deciso definitivamente che il contribuente fosse residente all'estero né ha annullato nel merito l'accertamento: ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Nella specie non può non rilevarsi un difetto nella coerenza logico formale coerenza logico-formale nella attività del giudice di merito di individuazione delle fonti del proprio convincimento e di scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, ove si consideri che, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei redditi per il periodo d'imposta 1999, ha omesso di valutare proprio la documentazione (allegata in copia nel corpo del ricorso) - anche se prodotta in appello nell'esercizio della facoltà fatta salva nel processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, u.c., - riguardante l'anno 1999 (contratto di locazione sottoscritto e registrato; il contratto con la banca del (------); fatture dell'elettricità e del gas del 1999).
La presunzione di residenza fiscale italiana prevista per chi trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata non esime il giudice dal valutare concretamente le prove documentali contrarie. Nel caso, la documentazione relativa all'alloggio e alle utenze per il periodo d'imposta contestato era rilevante e non poteva essere ignorata; la Corte, tuttavia, non ha stabilito che fosse sufficiente da sola a provare la residenza estera.
Art. 58, ultimo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella specie non può non rilevarsi un difetto nella coerenza logico formale coerenza logico-formale nella attività del giudice di merito di individuazione delle fonti del proprio convincimento e di scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, ove si consideri che, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei redditi per il periodo d'imposta 1999, ha omesso di valutare proprio la documentazione (allegata in copia nel corpo del ricorso) - anche se prodotta in appello nell'esercizio della facoltà fatta salva nel processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, u.c., - riguardante l'anno 1999 (contratto di locazione sottoscritto e registrato; il contratto con la banca del (------); fatture dell'elettricità e del gas del 1999).
La disposizione è richiamata per riconoscere la facoltà di produrre documenti in appello nel processo tributario. Di conseguenza, la CTR doveva esaminare la documentazione prodotta in quella sede, se pertinente alla prova della residenza fiscale nel periodo controverso.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.
Il vizio di motivazione sussiste se è stata trascurata una circostanza decisiva, ossia una prova che, se valutata, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione. La Cassazione controlla la correttezza e la coerenza della motivazione, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione complessiva delle prove.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla residenza fiscale all'estero, la prova deve essere valutata con riferimento allo specifico periodo d'imposta: documenti riferiti ad anni successivi non dimostrano automaticamente la residenza nell'anno contestato.
- Contratto di locazione, registrazione e documenti relativi a utenze possono essere elementi rilevanti per provare la dimora all'estero; il giudice deve esaminarli se ritualmente acquisiti e pertinenti, anche quando prodotti in appello nei limiti previsti dal processo tributario.
- La Cassazione non rivaluta direttamente l'intero merito della controversia: può cassare la decisione quando la motivazione ignora prove decisive o contraddice il contenuto degli atti. Il rinvio comporta una nuova valutazione del giudice di merito e non equivale, di per sé, al riconoscimento della residenza estera o all'annullamento definitivo dell'accertamento.
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