Sentenza del 03/03/2017 n. 5378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di IVA richiesto dalla società su spese commerciali fatturate da una società italiana dello stesso gruppo, nonché il ravvedimento operoso effettuato per restituire un importo di IVA erroneamente rimborsato. L'Agenzia contestava sia la prova dell'inerenza delle spese, sia la corretta determinazione della sanzione applicabile al ravvedimento, sia il perfezionamento del condono tombale IVA previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9, sostenendo che gli importi versati fossero insufficienti e che il modello VR non equivalesse alla dichiarazione annuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il condono tombale IVA previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9, è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di IVA, perché comporta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili. Di conseguenza, il condono non poteva produrre effetti preclusivi e il potere di accertamento e di irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate rimaneva integro. La sentenza favorevole alla società emessa dalla CTR Lombardia è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa Commissione, che dovrà esaminare le questioni rimaste assorbite, inclusi l'inerenza delle spese, la validità del ravvedimento operoso e le sanzioni.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione è stata ritenuta incompatibile con la normativa comunitaria sull'IVA, in quanto prevedeva una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento dell'imposta. Pertanto, il giudice e l'amministrazione devono disapplicarla e non riconoscere effetti preclusivi al condono.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9
La CTR aveva ritenuto applicabile analogicamente la procedura di regolarizzazione degli errori di versamento prevista per le liti tributarie pendenti. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato irrilevante tale questione perché l'intero condono IVA era comunque inefficace per contrasto con il diritto comunitario.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
La norma disciplina il ravvedimento operoso e la riduzione delle sanzioni. La corretta qualificazione della violazione e la misura della sanzione applicabile non sono state decise dalla Cassazione, ma sono state rimesse al giudice del rinvio.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 38-bis
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA presuppone, tra l'altro, che l'imposta riguardi costi inerenti all'attività d'impresa. La contestazione dell'Agenzia riguardava la mancanza di prova sostanziale dell'inerenza delle spese commerciali.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Le norme comunitarie impongono agli Stati membri di assoggettare a IVA le operazioni imponibili e di adottare misure idonee ad assicurare la riscossione dell'imposta. Un condono generale che impedisca ogni controllo è contrario a tali obblighi.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 2, 193 e 273
Le disposizioni, succedute alla sesta direttiva, confermano l'obbligo dello Stato di accertare e riscuotere correttamente l'IVA e di contrastare le omissioni o irregolarità fiscali.
Codice civile, art. 2909
La Corte ha escluso che precedenti sentenze riguardanti rimborsi IVA di altri anni d'imposta producessero giudicato esterno, poiché mancava l'identità oggettiva del rapporto giuridico e del fatto generatore.
Massime di principio
- Un condono fiscale relativo all'IVA non può impedire l'accertamento dell'imposta se la disciplina nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Il pagamento di una somma per aderire a un condono non garantisce il perfezionamento della definizione quando la normativa stessa non può essere applicata oppure quando mancano i presupposti previsti dalla legge.
- Il diritto al rimborso o alla detrazione IVA richiede la prova sostanziale dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa; non è sufficiente la mera esistenza della fattura o il pagamento dell'IVA in rivalsa.
- La restituzione spontanea dell'imposta e il ravvedimento operoso devono essere valutati secondo la specifica violazione commessa e la relativa misura sanzionatoria; un versamento ridotto non è automaticamente efficace.
- Una decisione d'appello fondata esclusivamente sull'effetto preclusivo del condono non determina necessariamente un giudicato sulle questioni sostanziali, come l'inerenza dei costi o la validità del ravvedimento, se tali questioni non sono state esaminate.
- Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri rimborsi o accertamenti IVA, salvo che vi sia identità del rapporto giuridico e di un elemento permanente della fattispecie.
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