Sentenza del 03/03/2017 n. 5377 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE ONLUS - Attività pranoterapeutiche continuative e remunerate con spontanee elargizioni di denaro rese dai fruitori - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che le attività pranoterapeutiche svolte continuativamente dalla ONLUS fossero prestazioni di servizi rese a titolo oneroso, poiché i fruitori versavano somme di denaro con modalità frequenti e l'associazione rilasciava ricevute. Secondo l'Amministrazione, tali elargizioni dovevano essere qualificate come corrispettivi imponibili ai fini IVA. La Corte ha rilevato che l'accertamento dei giudici di merito aveva invece escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale o di un obbligo giuridicamente vincolante tra associazione e fruitori, qualificando le somme come liberalità spontanee di modico valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inoltre infondata la censura relativa all'applicazione della disciplina delle ONLUS. È stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IVA emesso nei confronti dell'associazione per l'anno 1999. Il secondo motivo, riguardante il giudicato esterno e altre disposizioni processuali e tributarie, è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere all'associazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1
Sono prestazioni di servizi verso corrispettivo quelle dipendenti in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.
Ai fini IVA non è sufficiente che vi sia un'attività continuativa e un versamento di denaro: deve esistere un rapporto sinallagmatico fondato su un'obbligazione giuridicamente vincolante, nel quale il pagamento costituisca il corrispettivo della prestazione.
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Disciplina delle ONLUS e delle raccolte pubbliche di fondi.
La disciplina delle ONLUS distingue le raccolte pubbliche occasionali, effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dalle altre fonti reddituali. Essa non stabilisce, tuttavia, che la frequenza delle elargizioni spontanee trasformi automaticamente tali somme in corrispettivi soggetti a IVA.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2-bis, lett. a), nel testo applicabile ratione temporis
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
La norma riguarda la determinazione del reddito degli enti non commerciali e non può essere utilizzata, da sola, per dimostrare l'esistenza di prestazioni di servizi a titolo oneroso ai fini IVA. Occorre distinguere tra raccolta organizzata dall'ente e liberalità spontanee dei fruitori.
Codice civile, artt. 770, comma 1, e 783
Donazione di modico valore.
Le somme di modesta entità, versate spontaneamente e senza un obbligo giuridico in cambio della prestazione, possono essere qualificate come liberalità o donazioni di modico valore, incompatibili con la nozione di corrispettivo IVA.
Codice civile, art. 2034
La Corte ha rilevato l'erroneo richiamo dei giudici di merito all'obbligazione naturale, ma ha ritenuto comunque decisivo l'accertamento dell'assenza di un vincolo contrattuale e la qualificazione delle somme come liberalità.
Codice civile, art. 2909
La questione relativa agli effetti del giudicato esterno formatosi su precedenti decisioni favorevoli all'associazione è stata dichiarata assorbita, poiché il ricorso è stato già definito per l'inammissibilità del primo motivo.
Massime di principio
- Per stabilire se un versamento è soggetto a IVA occorre verificare se rappresenta il corrispettivo di una prestazione dovuta in forza di un rapporto giuridico vincolante; la mera relazione economica tra attività svolta e somme ricevute non è sufficiente.
- La continuità dell'attività, la frequenza dei pagamenti, il rilascio di ricevute e l'entità complessiva degli incassi sono elementi indiziari, ma non trasformano automaticamente le elargizioni in corrispettivi se manca la prova di un obbligo contrattuale.
- Le liberalità spontanee di modico valore, effettuate senza prezzo prefissato e senza diritto del fruitore a pretendere la prestazione, possono restare fuori dal campo IVA, purché la qualificazione sia coerente con le modalità concrete dell'attività.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra donazione spontanea e corrispettivo: indicazioni di prezzo, tariffe, obbligo di pagamento, prestazione esigibile e rapporto contrattuale costituiscono elementi favorevoli alla soggezione a IVA.
- La valutazione della natura delle somme dipende soprattutto dai fatti accertati dal giudice di merito; in cassazione la contestazione deve essere formulata con il corretto parametro processuale, distinguendo tra violazione di legge e vizio di motivazione.
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