Sentenza del 03/03/2017 n. 1837 - Comm. Trib. Prov. Milano
PRESUNZIONE EX ART. 12, COMMA 2, D.L. N. 78/2009 - Inefficacia retroattiva - Disciplina di carattere procedurale con effetti sostanziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione è stata ritenuta inapplicabile alle annualità pregresse. Sebbene inserita in una disciplina formalmente procedurale, essa produce effetti sostanziali perché incide sulla determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente ad attività di accertamento relative a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, né può fondare le sanzioni riferite a tali periodi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’applicazione retroattiva dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, che introduce una presunzione legale secondo cui gli investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato si presumono costituiti da redditi sottratti a tassazione. La contestazione riguardava annualità d’imposta anteriori all’entrata in vigore della norma e, in particolare, l’applicazione delle relative sanzioni.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009
Presunzione secondo cui gli investimenti detenuti nei Paesi a regime fiscale agevolato sono considerati redditi sottratti a tassazione.
La norma, pur avendo natura procedimentale quanto all’attività di accertamento, produce effetti sostanziali sulla determinazione del reddito e non può quindi essere applicata retroattivamente.
Massime di principio
- Una presunzione fiscale che incide sulla determinazione del reddito e sull’imposizione ha effetti sostanziali, anche se formalmente inserita in una disciplina procedurale.
- Le norme fiscali che aggravano la posizione del contribuente non possono essere applicate a periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo una chiara previsione di retroattività compatibile con i principi applicabili.
- Le sanzioni relative a annualità pregresse non possono fondarsi su una presunzione introdotta successivamente ai fatti, perché ciò comprometterebbe i principi di legalità e di irretroattività.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la data di entrata in vigore della norma sia la sua concreta incidenza: se modifica l’onere probatorio in modo tale da determinare automaticamente nuovo reddito imponibile, la norma deve essere trattata come sostanziale ai fini della retroattività.
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