Sentenza del 03/03/2017 n. 5392 - Corte di Cassazione
Ritenute di acconto - Interessi passivi - Reddito d'impresa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al 2003, con recupero di I.r.pe.g. per 26.644 euro, I.r.a.p. per 4.036 euro, ritenute per 6.289 euro e I.v.a. per 3.491 euro, oltre sanzioni. L’Agenzia ha censurato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche perché, salvo il punto sulle ritenute, avrebbe confermato il primo grado con una motivazione meramente apparente, senza confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio su spese promozionali, manutenzioni, fitti passivi, formazione del personale e I.v.a. La società, con ricorso incidentale, ha analogamente contestato la carenza di motivazione sulle proprie doglianze relative a spese di trasporto, assicurazione di crediti esteri, mostre e stand, acqua e ammortamenti; ha inoltre sostenuto che sugli interessi pagati in forza di finanziamenti a breve termine ad altre società non fossero dovute ritenute, perché si trattava di componenti del reddito d’impresa e non di redditi di capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia per motivazione apparente e il primo motivo incidentale della società per la stessa carenza rispetto alle doglianze di quest’ultima. Ha inoltre accolto il settimo motivo incidentale: sugli interessi di finanziamenti corrisposti a società commerciali residenti non è dovuta la ritenuta, poiché costituiscono reddito d’impresa, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. I motivi incidentali dal secondo al sesto, relativi alla deducibilità di varie spese e degli ammortamenti, sono stati dichiarati assorbiti, dovendo tali questioni essere riesaminate nel merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche e rinviato a una diversa composizione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nuovamente le singole poste di costo: impone al giudice di rinvio di motivare adeguatamente e di applicare il principio sulle ritenute.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Non costituisce infatti "motivazione" della sentenza il mero richiamo, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi opposta, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se rende riconoscibili le ragioni della decisione e il confronto con le questioni sottoposte al giudice. La mera adesione alla decisione precedente, senza esporne la tesi né spiegare perché le critiche siano infondate, è motivazione apparente e determina la nullità della sentenza.
Art. 111, comma 6, Cost.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la carenza nell'impianto motivazionale della sentenza di alcuno dei momenti logici necessari configura un "vulnus" al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6, vizio che può spaziare, secondo la gravità, dall'insufficienza logica ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (...) fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell'indicato requisito essenziale.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve rendere intelligibili le ragioni della decisione; la carenza motivazionale può integrare, nei casi più gravi, un vizio di nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Ne deriva la mera apparenza di motivazione, rilevante come omissione di essa, con consequenziale nullità della sentenza per "error in procedendo" ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La motivazione solo apparente può essere denunciata come nullità processuale. La Cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. solo quando la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto; se questi sono necessari, deve cassare con rinvio.
Artt. 44, 48, 73, 81, 85 e 89 del D.P.R. n. 917/1986
quando conseguiti dalle società ed enti esercenti attività commerciali residenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. a) e b), o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d) o nell'esercizio di imprese commerciali, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono in base all'art. 48 del medesimo D.P.R., reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa;
Gli interessi percepiti da società ed enti commerciali residenti, da stabili organizzazioni contemplate dalla norma o nell’esercizio di imprese commerciali non sono redditi di capitale, ma componenti del reddito d’impresa. Per le società ed enti commerciali residenti, il reddito complessivo è reddito d’impresa indipendentemente dalla fonte.
Art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Ne deriva che nessuna ritenuta è prevista, neppure a titolo di acconto, in casi come quello di specie in cui gli interessi sono corrisposti a società residente.
La ritenuta residuale prevista per i redditi di capitale non si applica agli interessi che, per il percettore, sono reddito d’impresa e vengono pagati a una società residente. Restano salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26, tra cui quelli riferiti a specifiche categorie di percipienti, in particolare non residenti.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello conferma la decisione di primo grado, deve comunque esporre, anche sinteticamente, perché le censure dell’appellante non sono fondate. Una formula generica di adesione, priva di un effettivo confronto con i motivi, può rendere la sentenza nulla per motivazione apparente.
- Gli interessi su mutui o finanziamenti percepiti da società commerciali residenti, quando conseguiti nell’esercizio dell’impresa, sono componenti del reddito d’impresa e non redditi di capitale.
- Il soggetto residente che corrisponde tali interessi a una società commerciale residente, di regola, non deve effettuare la ritenuta d’acconto prevista per i redditi di capitale; occorre però verificare se ricorra una delle ipotesi specifiche di ritenuta previste dalla legge, anche in relazione alla residenza del percettore.
- Se per decidere le questioni restano necessari accertamenti fattuali, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito: cassa la decisione e rinvia, indicando i principi giuridici da applicare.
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