Sentenza del 03/03/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Processo tributario - condanna alle spese - soccombenza virtuale - si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è terminato per cessazione della materia del contendere, in quanto l'atto impugnato è stato rimosso o comunque la pretesa è venuta meno. Nonostante l'assenza di una decisione definitiva sul merito, il Giudice ha condannato l'Ufficio alle spese di lite, considerando che la condotta dell'Amministrazione aveva reso necessario il ricorso e che, sulla base dell'esito virtuale della controversia, essa sarebbe risultata soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'atto ritenendolo infondato. L'Ufficio ha riconosciuto le ragioni del contribuente e ha rimosso l'atto soltanto nel corso del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere. Poiché tale riconoscimento è intervenuto tardivamente, dopo avere costretto il contribuente a promuovere il ricorso, è stata valutata la soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
Norme richiamate
Principio della soccombenza virtuale
Quando il giudizio si estingue o termina per cessazione della materia del contendere, il Giudice può valutare quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base delle ragioni della controversia e porre le spese a carico di quella parte.
Principio della causalità nella condanna alle spese
Le spese possono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha reso necessario il processo, anche se successivamente ha eliminato la pretesa o ha riconosciuto le ragioni dell'altra parte.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il Giudice può individuare la parte virtualmente soccombente.
- Se l'Amministrazione accoglie tardivamente le ragioni del contribuente, dopo che questi ha dovuto proporre ricorso, può essere condannata alle spese anche senza una pronuncia finale sul merito.
- Per evitare la condanna alle spese, l'ente pubblico dovrebbe correggere o annullare tempestivamente l'atto quando emergano evidenti errori o fondate ragioni del contribuente.
- La valutazione della soccombenza virtuale richiede un esame sostanziale dell'esito prevedibile della lite, non limitandosi alla circostanza formale che il processo sia terminato senza una decisione di merito.
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