Cassazione Civile, Ordinanza n. 30076/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione proposta avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale e il correlato ordine di allontanamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha dedotto la nullità della decisione per l’asserita irrituale costituzione della Prefettura a mezzo deposito telematico della comparsa, sostenendo che per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace il deposito cartaceo fosse obbligatorio e che mancasse la normativa tecnica abilitante il PCT; (2) ha censurato il mancato rilievo della contumacia della Prefettura, assumendo che l’omessa declaratoria avesse inficiato il provvedimento; (3) ha eccepito l’inefficacia della costituzione per difetto di rappresentanza processuale del funzionario firmatario, in assenza di delega prefettizia scritta; (4) ha contestato nel merito la legittimità del decreto di espulsione, sostenendo che mancassero i presupposti di legge, poiché non vi sarebbe stato un valido provvedimento conclusivo sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e il giudice ordinario avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo presupposto ritenuto illegittimo o inesistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché la dedotta irregolarità della costituzione della Prefettura non era stata accompagnata dall’allegazione di un concreto pregiudizio sulla decisione impugnata: il ricorrente non ha indicato effetti processuali specifici né ha dedotto che il giudice avesse fondato la decisione su atti della Prefettura. Ha inoltre ribadito che, in materia di espulsione, il giudice ordinario può solo verificare la sussistenza dei presupposti legali del decreto al momento dell’adozione e non può sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, né disapplicarlo. Di conseguenza, anche il quarto motivo è stato respinto nel merito implicito della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione intimata. La Corte ha inoltre osservato che il procedimento è esente da tasse o imposte.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
invocato dal ricorrente per denunciare nullità processuali
richiamato dal ricorrente in tema di costituzione del convenuto
richiamato dal ricorrente in tema di rito davanti al Giudice di Pace
art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012
richiamato dal ricorrente per contestare il deposito telematico degli atti dinanzi al Giudice di Pace
richiamato dal ricorrente in relazione alla contumacia
richiamato dal ricorrente in relazione alla contumacia
richiamato dal ricorrente sul potere rappresentativo del difensore/funzionario
richiamata dal ricorrente nel terzo motivo
richiamato nel quarto motivo per la violazione dei principi regolatori del processo
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel quarto motivo quale base normativa del decreto di espulsione
richiamato dalla Corte nel ribadire il principio per cui la nullità di singoli atti non travolge necessariamente la sentenza se non vi è incidenza concreta sulla decisione
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
richiamato per affermare l’esenzione del procedimento da tasse e imposte
art. 13-bis d.lgs. n. 286/1998
indicato come norma sostituita dall’art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di una nullità processuale relativa alla costituzione della controparte è inammissibile se il ricorrente non indica in modo concreto quali effetti pregiudizievoli essa abbia prodotto sulla decisione impugnata.
- La mancata declaratoria di contumacia non determina, di per sé, la cassazione della decisione se non è dimostrato che l’irregolarità abbia inciso effettivamente sul contenuto del provvedimento finale.
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice ordinario deve limitarsi a verificare la ricorrenza dei presupposti legali del decreto al momento della sua emissione e non può sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto relativo al permesso di soggiorno.
- Il provvedimento amministrativo di diniego, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o di mancato rinnovo, non costituisce antecedente logico del decreto di espulsione nel senso di consentire al giudice ordinario il suo sindacato o la sua disapplicazione; tale sindacato appartiene al giudice amministrativo.
- La pendenza di un giudizio amministrativo sul provvedimento presupposto non comporta sospensione del giudizio civile sull’espulsione, in assenza di una pregiudizialità giuridica necessaria.
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