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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 194/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo per Euro 300.000, oltre interessi e spese, nei confronti di una società e del professionista poi deceduto, in via solidale, a titolo di compensi professionali. Il credito si fondava su una scrittura privata del 30 aprile 2012 di ricognizione del debito. La società e i familiari del defunto, che avevano rinunciato all’eredità con atto pubblico del 27 dicembre 2013, proposero opposizione, contestando, tra l’altro, la notificazione del decreto, la legittimazione passiva dei familiari, l’assenza della parcella e del parere dell’Ordine forense, la validità ed efficacia della scrittura, l’esistenza del rapporto obbligatorio e della solidarietà, nonché la debenza e la misura dell’importo richiesto; fu inoltre eccepita la prescrizione. Con ordinanza del 30 marzo 2015, il Tribunale riconobbe la tempestività e ritualità dell’opposizione, dichiarò inesistente il decreto nei confronti dei familiari, ma rigettò l’opposizione della società, confermando il decreto e ritenendo non adeguatamente contestato l’an della pretesa; respinse anche l’eccezione di prescrizione, attribuendo alla scrittura valore di rinuncia alla prescrizione. La società ricorse per cassazione con tre motivi: 1) omesso accertamento della nullità o inesistenza della notificazione del decreto, per inosservanza delle formalità previste per la notificazione in proprio dell’avvocato; 2) inammissibilità o improcedibilità del procedimento monitorio per mancato deposito della parcella e del parere del Consiglio dell’Ordine; 3) nullità della scrittura per indeterminatezza dell’oggetto e mancanza di causa quanto alla solidarietà, oltre a violazione dell’onere della prova circa la correttezza dei compensi e l’importo di Euro 300.000.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione del controricorrente secondo cui il provvedimento del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con appello: le controversie sui compensi giudiziali degli avvocati, anche quando investono l’an debeatur, sono soggette al rito dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e l’ordinanza conclusiva è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Ha quindi rigettato il primo motivo: le irregolarità denunciate non integravano inesistenza della notificazione; l’eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, e la censura relativa all’omesso esame era formulata in modo ancipite e apodittico. Ha rigettato il secondo motivo perché la domanda monitoria era fondata su una prova scritta autonoma idonea ai sensi dell’art. 634 c.p.c.: la ricognizione di debito produce una presunzione iuris tantum dell’esistenza del debito e dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: le doglianze, pur rubricate come violazioni di legge, non individuavano in modo circostanziato un errore nell’interpretazione delle norme e sollecitavano una nuova valutazione della scrittura e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La società è stata condannata a rifondere al controricorrente Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    le controversie di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, introdotte sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all’an debeatur

    Il rito previsto dall’art. 14 si applica alle controversie per compensi giudiziali dell’avvocato anche se il cliente contesta l’esistenza del rapporto, le prestazioni o, più in generale, l’an debeatur; l’ordinanza conclusiva non è appellabile ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Correttamente, dunque, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale con ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

    L’ordinanza conclusiva del procedimento disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, non appellabile anche quando decida questioni sull’an debeatur, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 11 L. n. 53/1994

    Questa Corte ha infatti affermato che l’attività di notificazione svolta dall’avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell’atto, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell’osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge va considerata nulla e non inesistente.

    La violazione dei requisiti e delle modalità della notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994 determina, di regola, nullità e non inesistenza della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    E – ribadendo la possibilità di applicare anche alle notifiche del difensore le regole in materia di invalidità degli atti regolate dall’art. 160 c.p.c. (Cass. n. 4986/2001) – ha ritenuto di doversi applicare anche alle notificazioni effettuate dal difensore il contenuto dell’art. 156 c.p.c. che esclude la nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, che è quello di porre la parte a conoscenza della controversia e di consentirgli la costituzione in giudizio, sicchè la sua costituzione sana ogni eventuale nullità della notificazione (Cass. n. 5896 del 2006; Cass. n. 28695 del 2013).

    La nullità della notificazione eseguita dal difensore è sanata quando l’atto raggiunge il suo scopo, cioè mette la parte in condizione di conoscere la controversia e di costituirsi; la costituzione in giudizio sana l’eventuale nullità.

  • art. 633 c.p.c.

    Ma, nella fattispecie, il procedimento monitorio si fonda su una prova scritta indicata dall’art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l’ingiunzione a norma dell’art. 633 c.p.c..

    La domanda monitoria può essere proposta sulla base di una prova scritta idonea e autonoma ai sensi dell’art. 634 c.p.c., senza che la contestazione relativa alla mancata produzione della parcella e del parere dell’Ordine sia decisiva quando il credito si fonda su tale distinta prova.

  • art. 634 c.p.c.

    Ma, nella fattispecie, il procedimento monitorio si fonda su una prova scritta indicata dall’art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l’ingiunzione a norma dell’art. 633 c.p.c..

    Una scrittura ricognitiva del debito può costituire prova scritta autonoma idonea a fondare il procedimento monitorio.

  • art. 1988 c.c.

    Tale prova scritta, per sua natura, come correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, consistendo in un atto ricognitivo del debito ex art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l’atto è rilasciato viene dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

    La ricognizione di debito determina una presunzione iuris tantum dell’esistenza del debito e dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, trasferendo sul debitore l’onere di fornire la prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    La violazione di legge deducibile in cassazione riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti e delle prove attiene invece alla valutazione di merito e non può essere proposta come vizio ex art. 360, n. 3.

  • art. 2697 c.c.

    Tale prova scritta, per sua natura, come correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, consistendo in un atto ricognitivo del debito ex art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l’atto è rilasciato viene dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

    In presenza di una ricognizione di debito opera una presunzione iuris tantum che dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale; spetta al debitore superare tale presunzione con prova contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In seguito al rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto le spettanze giudiziali dell’avvocato sono soggette al rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente contesti l’esistenza del rapporto, le prestazioni eseguite o l’an debeatur; l’ordinanza conclusiva non è appellabile ed è ricorribile per cassazione.
  • La notificazione eseguita dall’avvocato in violazione dei requisiti o delle modalità previste dalla legge è affetta da nullità, non da inesistenza, salvo che ricorra una delle ipotesi radicali individuate dalla giurisprudenza; la nullità è sanata quando l’atto raggiunge il suo scopo, anche per effetto della costituzione del destinatario.
  • La ricognizione di debito produce una presunzione iuris tantum dell’esistenza del debito e dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale; spetta al debitore fornire prova contraria idonea a superarla.
  • Il motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione di legge deve individuare e argomentare in modo specifico l’errore nell’interpretazione della norma; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti, riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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