Cassazione Civile, Sentenza n. 277/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, coniugi cittadini albanesi privi di titolo per soggiornare in Italia, si erano trasferiti in Italia durante la gravidanza della madre, presso la nonna materna regolarmente soggiornante, e vi era nato il loro figlio minore. Nel dicembre 2016 chiesero al Tribunale per i minorenni di Perugia il permesso temporaneo previsto dall'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, deducendo che il minore viveva con i genitori e la nonna, era ambientato in Italia e non sarebbe stato pronto a separarsi dalla famiglia. Il Tribunale rigettò l'istanza; la Corte d'appello di Perugia, con decreto del 16 ottobre 2017, rigettò il reclamo, rilevando che occorre un pericolo grave e concreto per l'integrità psicofisica del minore, che il semplice disagio derivante dall'inserimento in un contesto sociale diverso non è sufficiente e che le allegazioni erano generiche, oltre a mancare il requisito della temporaneità. I genitori proposero ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo denunciarono la violazione dell'art. 31, comma 3, sostenendo che non fossero state considerate le conseguenze dell'allontanamento dei genitori, la nascita e l'inserimento del minore in Italia, la sua età prescolare, il rischio di separazione familiare e la possibilità di pregiudizi futuri; invocarono inoltre un precedente di legittimità. Con il secondo dedussero la lesione del diritto all'unità familiare, prospettando che, in caso di diniego, avrebbero dovuto rimpatriare con il figlio oppure lasciarlo in Italia presso la nonna. Con il terzo invocarono l'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e la Convenzione sui diritti del fanciullo, sostenendo che la decisione comportasse di fatto l'espulsione del minore e impedisse che fosse allevato dai genitori. Con il quarto riproposero la censura relativa al pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le doglianze non attaccavano autonomamente la ratio della genericità delle allegazioni; inoltre, la valutazione concreta dei gravi motivi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione salvo omessa considerazione dell'età o della salute del minore o motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante. Nel merito, il solo rischio che il minore debba lasciare l'Italia o separarsi dai genitori, la sua età prescolare e il suo radicamento non integrano automaticamente i gravi motivi; occorre una specificità concreta, e il mero rischio di tristezza, dispiacere o disagio non equivale al rischio di una malattia psichica. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diritto al ricongiungimento familiare richiamato non spettava ai ricorrenti, che non risiedevano legalmente in Italia; l'unità familiare non attribuisce un diritto assoluto a mantenerla in Italia e va bilanciata con la legalità e con l'obbligo di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. L'allegazione che il minore avrebbe sofferto la fame in Albania era assertiva e non risultava proposta nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d'appello non aveva disposto l'espulsione del minore né negato il diritto a vivere con i genitori. Il quarto motivo è stato rigettato per le stesse ragioni del primo. Nessuna statuizione sulle spese, data l'indefensio della parte pubblica. La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando incidenter tantum che i processi riguardanti la prole sono esenti dal contributo; ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati del minore.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, comma 3, stabilisce infatti che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso: (a) per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”; (b) tenuto conto “dell’età e delle condizioni di salute del minore”. Dunque i “gravi motivi” sono la causa o presupposto legittimante il rilascio del permesso di soggiorno; mentre l’età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quella causa sussista oppure no.
La norma richiede gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e impone di valutarli considerando età e condizioni di salute. La verifica della sussistenza concreta dei gravi motivi spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile l'omessa considerazione dei parametri legali, non la valutazione di fatto compiuta dopo averli esaminati, salvo motivazione priva del minimo costituzionale. Né l'età prescolare né il rischio di allontanamento dall'Italia sono sufficienti, da soli e senza specificità del caso concreto.
Sarà certamente sindacabile in cassazione la sentenza di merito che, nel formulare il suo giudizio, non abbia tenuto conto dell’età o delle condizioni di salute del minore.
Nel giudizio di legittimità è sindacabile l'omessa considerazione dei parametri di età e salute prescritti dalla norma sostanziale; non è invece consentito sostituire la valutazione di merito sulla sussistenza dei gravi motivi con una diversa valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non sarà, invece, sindacabile in sede di legittimità (salvi i casi limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante: in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la sentenza di merito che, dopo aver preso in esame l’età e le condizioni di salute del minore, ammetta od escluda che l’una e le altre integrino i “gravi motivi” richiesti dalla legge.
La valutazione di merito sui gravi motivi non è riesaminabile in cassazione quando abbia considerato età e salute del minore; resta sindacabile soltanto nei casi limite in cui la motivazione sia apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante.
art. 6, comma 1, Direttiva 2008/115/UE
In secondo luogo, il diritto all’unità familiare non è un diritto assoluto, ma è un diritto che va bilanciato con altri diritti e regole dell’ordinamento, ed in particolare: a) col principio di legalità; b) con l’obbligo degli Stati membri di espellere chi soggiorna irregolarmente sul loro territorio, anch’esso imposto da una norma comunitaria (l’art. 6, comma 1, della Direttiva 2008/115/UE, il quale stabilisce che “gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare”).
Il diritto all'unità familiare non è assoluto e va bilanciato con il principio di legalità e con l'obbligo di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.
artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ha stabilito, in particolare, Corte giust. CE 6.12.2012, 0.S c. Maahanmuuttovirasto, in causa C-356/11 e C-357/11, ai p. 79-81 della motivazione, che “gli artt. 7 e 24 della Carta (EDU), pur sottolineando l’importanza, per i figli, della vita familiare, non possono essere interpretati nel senso che essi priverebbero gli Stati membri del potere discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare”.
Le disposizioni che tutelano la vita familiare e i diritti del minore non eliminano il potere discrezionale degli Stati membri nell'esame delle domande di ricongiungimento familiare.
art. 19 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La Corte d’appello non ha nè espulso il minore, nè negato a questi il diritto di vivere con i propri genitori.
Il rigetto della richiesta di permesso temporaneo dei genitori non equivale, di per sé, a un provvedimento di espulsione del minore.
art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo
La Corte d’appello non ha nè espulso il minore, nè negato a questi il diritto di vivere con i propri genitori.
La Corte esclude che il diniego del permesso ai genitori abbia, nel caso concreto, disposto l'espulsione del minore o negato il suo diritto a vivere con i genitori; la disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma la sentenza non ne sviluppa un autonomo criterio interpretativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che la Corte dia atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, subordinatamente alla verifica che esso sia dovuto.
art. 10, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2012, n. 115, art. 10, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo “comunque riguardante la prole”, ed in tale categoria di giudizi rientra anche il presente.
La Corte osserva che il processo riguardante la prole rientra tra quelli non soggetti al contributo unificato.
art. 52, comma 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 4, ultima parte, ed il p. 4.2 della Circolare del Primo Presidente di questa Corte n. 47/06/SG del 17.1.2006, dispone che i dati personali relativi al minore di cui si fa menzione nella presente sentenza siano oscurati.
La disposizione costituisce la base indicata dalla Corte per disporre l'oscuramento dei dati personali relativi al minore.
Massime di principio
- Nel decidere sulla richiesta del permesso temporaneo previsto dall'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, il giudice deve valutare se ricorrano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, considerando la sua età e le sue condizioni di salute.
- La valutazione sull'esistenza dei gravi motivi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile l'omessa considerazione dell'età o delle condizioni di salute, non la diversa valutazione di merito, salvo motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante.
- La sola età prescolare del minore, il suo inserimento sociale nel Paese e il rischio che debba allontanarsene o separarsi dai genitori non integrano, senza ulteriori specificità del caso concreto, i gravi motivi richiesti per il permesso temporaneo.
- Il mero rischio di tristezza, dispiacere o disagio conseguente al trasferimento non equivale al rischio di una malattia psichica e non basta, di per sé, a giustificare il permesso ai sensi dell'art. 31, comma 3.
- Il diritto all'unità familiare non è assoluto e non comporta un diritto incondizionato a conservare la vita familiare in un determinato Stato; va bilanciato con il principio di legalità e con le regole sul rimpatrio delle persone che soggiornano irregolarmente.
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