Cassazione Civile, Sentenza n. 278/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coniugi, genitori di due minori, avevano chiesto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria il permesso temporaneo previsto dall’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale respinse l’istanza con decreto del 31 maggio 2016. In sede di reclamo, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto del 9 ottobre 2017, rilevò che il rientro nel Paese d’origine di entrambi i genitori avrebbe turbato lo sviluppo psicofisico dei minori, ma accordò il permesso soltanto alla madre, sino al 31 dicembre 2018. Quanto al padre, considerò la sua condanna non definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale in danno della figlia unilaterale della compagna e ritenne che il permesso a lui rilasciato non sarebbe stato utile alla situazione dei minori. Il padre ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò la violazione dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e di varie disposizioni internazionali e costituzionali, oltre a un vizio motivazionale: sostenne che il suo allontanamento avrebbe arrecato ai figli un grave pregiudizio, che la Corte territoriale non lo aveva adeguatamente valutato e che sussisteva un diritto dei minori alla bigenitorialità. Con il secondo motivo denunciò la violazione della medesima disposizione e l’illegittimo automatismo derivante dalla condanna penale di primo grado, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e l’omessa valutazione dell’effettività dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia. Il ricorso non indicava se la condanna fosse divenuta definitiva, se il ricorrente fosse detenuto o espulso; non precisava inoltre l’età dei minori né i fatti originariamente addotti a sostegno dell’istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità sull’interesse ad agire: in mancanza di indicazioni circa definitività della condanna, detenzione ed espulsione, non era possibile stabilire se la cassazione del decreto potesse procurare al ricorrente un’utilità concreta. La Corte ha aggiunto, senza che ciò fosse necessario alla decisione, che la tesi secondo cui il solo distacco dal genitore giustificherebbe il permesso sarebbe comunque infondata: l’art. 31, comma 3, richiede gravi motivi specifici, una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore e l’allegazione del pregiudizio non altrimenti evitabile; la mera esigenza di coesione familiare o il generico rischio di separazione non bastano. Il secondo motivo è inammissibile quanto alle censure sulla pericolosità sociale, perché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su un giudizio di pericolosità, ma aveva ritenuto che l’assenza del padre non avrebbe causato ai figli un grave pregiudizio. Sono inammissibili anche le censure motivazionali: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà è sindacabile soltanto in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, qui insussistente; non è contraddittorio rilevare uno sviluppo psicofisico armonico dei minori e negare che l’allontanamento del padre arrechi loro un pregiudizio grave. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, data la mancata difesa della parte pubblica. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando incidentalmente che il processo riguardante la prole non è soggetto a tale contributo; ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali dei minori.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
In assenza di tali indicazioni, è impossibile per questa Corte stabilire se vi sia un interesse ex art. 100 c.p.c., del ricorrente alla cassazione del decreto impugnato.
L’interesse a ricorrere non è verificabile quando il ricorso omette circostanze decisive per stabilire se la cassazione possa procurare un’utilità concreta al ricorrente.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
per i fini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore (…) devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori.
Il permesso temporaneo presuppone una situazione oggettivamente grave che comporti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, evitabile soltanto mediante l’autorizzazione; non è sufficiente il generico interesse alla coesione familiare o il mero rischio di separazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Va premesso che la “contraddittorietà della motivazione”, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, può essere ancora censurata in sede di legittimità in un solo caso: quando “l’anomalia motivazionale (…) si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”: e tale “violazione di legge costituzionalmente rilevante” può sussistere solo quando la motivazione contenga un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La contraddittorietà della motivazione è censurabile in cassazione solo se integra un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, consistente in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire.
In caso di esito infruttuoso dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti oggettivi per l’ulteriore contributo unificato, subordinandone il pagamento alla sua effettiva debenza.
art. 52, comma 4, d.lgs. n. 196/2003
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 4, u.p., ed il p. 4.2 della Circolare del Primo Presidente di questa Corte n. 47/06/SG del 17.1.2006, dispone che i dati personali relativi ai minori di cui si fa menzione nella presente sentenza siano oscurati.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento dei dati personali relativi ai minori menzionati nella sentenza.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso temporaneo previsto dall’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 richiede l’allegazione e l’accertamento di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, consistenti in una seria compromissione del suo equilibrio, non altrimenti evitabile che mediante l’autorizzazione; il mero distacco dal genitore o l’interesse generico alla coesione familiare non sono sufficienti.
- L’interesse del minore all’unità familiare non attribuisce, di per sé, al genitore straniero un diritto assoluto a soggiornare in Italia: va valutato secondo i presupposti specifici della norma e bilanciato con le regole che disciplinano l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
- Il ricorso per cassazione deve indicare le circostanze fattuali decisive per verificare l’interesse concreto all’impugnazione; la loro omissione può rendere impossibile accertare se la cassazione richiesta sia idonea a procurare un’utilità al ricorrente.
- La contraddittorietà della motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., soltanto quando si traduca in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ossia in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 286/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 287/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 288/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 277/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 265/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 266/2020 del 09/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →