Cassazione Civile, Sentenza n. 288/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria autostradale)
La controversia
La concessionaria autostradale aveva proposto opposizione alla stima dell’indennità per l’espropriazione, disposta con decreto del 10 settembre 2015, di una fascia di terreno a Senigallia, avente destinazione edificabile residenziale e utilizzata per l’ampliamento della terza corsia autostradale. La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 26 febbraio 2018, rideterminò l’indennità di esproprio in Euro 38.010,00 e riconobbe l’indennità di occupazione d’urgenza oltre accessori. Considerò legalmente inedificabile, e stimò di conseguenza, l’area ricadente nella fascia di rispetto autostradale, escludendo l’indennizzo per la perdita della relativa volumetria; escluse inoltre l’applicazione della disciplina dell’espropriazione parziale, non ravvisando prova di un pregiudizio ulteriore né di un nesso funzionale tra la porzione espropriata e un’eventuale area residua. I proprietari hanno proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 495/1992, per il mancato indennizzo della perdita di volumetria nella fascia di rispetto. La concessionaria ha proposto ricorso incidentale contro la stessa ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: la censura richiedeva un nuovo accertamento di fatto circa l’inclusione solo parziale del terreno nella fascia di rispetto, l’esistenza e l’estensione dell’eventuale area residua pregiudicata, la concreta perdita di volumetria e il luogo in cui essa avrebbe potuto essere recuperata. Occorreva inoltre verificare l’unitarietà della destinazione economica dell’area e il nesso funzionale tra porzione espropriata o vincolata e porzione residua. Il ricorso non indicava specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondava e non criticava con un mezzo appropriato l’accertamento di merito; si risolveva quindi in una trattazione astratta della tutela rispetto alle fasce di rispetto autostradali. Il ricorso incidentale della concessionaria, notificato il 29 ottobre 2018 contro un’ordinanza non notificata, è stato dichiarato inefficace perché tardivo, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese, liquidate in Euro 3.200,00, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 327/2001, artt. 32 e 37
Il motivo postula un accertamento di fatto, esorbitante dalle attribuzioni del giudice di legittimità, diverso e comunque ulteriore rispetto a quello risultante dalla ordinanza, circa l’inclusione solo parziale dell’area di proprietà nella fascia di rispetto, cioè l’esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, senza neppure chiarire quale sia in concreto la perdita lamentata, se riferita soltanto all’area residua o anche a quella inserita nella fascia di rispetto e dove la volumetria perduta dovrebbe essere recuperata.
La censura fondata sulla disciplina dell’indennità espropriativa non può essere decisa in Cassazione quando presuppone accertamenti fattuali ulteriori rispetto a quelli compiuti dal giudice di merito, tra cui la concreta individuazione dell’area e della volumetria asseritamente perduta.
D.P.R. n. 327/2001, art. 33
L’accertamento impropriamente richiesto postula inoltre la verifica dell’unitarietà della destinazione economica dell’intera area prima della vicenda espropriativa, cioè del nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e l’eventuale porzione residua, quale presupposto della rilevanza sotto il profilo indennitario di quest’ultima.
Ai fini della rilevanza indennitaria del pregiudizio arrecato alla porzione residua nell’espropriazione parziale, occorre verificare l’unitarietà della destinazione economica dell’area prima dell’espropriazione e il nesso funzionale tra la parte espropriata o interessata dal vincolo e la parte residua.
art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6
Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in ambito urbanistico, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda
Il ricorso per cassazione deve esporre con specificità gli elementi fattuali rilevanti e indicare gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; una questione astratta che non consenta di ricostruire la vicenda concreta è inammissibile.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in ambito urbanistico, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva dal riferimento all’area di rispetto come espropriata, in relazione all’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui “i terreni oggetto di esproprio ricadevano nella loro interezza all’interno della fascia di rispetto”) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).
La contestazione dell’accertamento compiuto in sede di merito deve essere formulata mediante il mezzo di impugnazione appropriato e confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione fattuale contenuta nella decisione impugnata.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 29 ottobre 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 26 febbraio 2018, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente principale di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La censura in Cassazione relativa alla perdita di volumetria causata da una fascia di rispetto non può ottenere un riesame di fatti non accertati dal giudice di merito: il ricorrente deve precisare l’estensione delle aree coinvolte, la concreta perdita lamentata e le modalità o il luogo dell’eventuale recupero della volumetria.
- Perché il pregiudizio della porzione residua assuma rilievo indennitario nell’espropriazione parziale, devono essere verificati l’unitarietà della destinazione economica dell’area prima dell’espropriazione e il nesso funzionale tra la parte espropriata o colpita dal vincolo e la porzione residua.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è formulata in termini astratti, non chiarisce i presupposti fattuali della controversia, omette di indicare gli atti e i documenti su cui si fonda o non critica con il mezzo appropriato l’accertamento del giudice di merito.
- L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo.
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