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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 286/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La società concessionaria aveva promosso davanti alla Corte d’appello di Ancona opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di una fascia di terreno appartenente alla proprietaria, in parte agricola (4.891 mq) e in parte commerciale e terziaria (579 mq), espropriata con decreto dell’11 maggio 2015 per l’ampliamento della terza corsia autostradale. Con ordinanza del 4 maggio 2017, la Corte d’appello aveva determinato l’indennità di esproprio in complessivi Euro 105.371,80, oltre accessori, nonché le indennità per l’occupazione d’urgenza e temporanea di una porzione non espropriata. Aveva considerato legalmente inedificabile l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, escludendo che fosse indennizzabile la perdita della relativa volumetria. La proprietaria ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 495/1992, per il diniego dell’indennizzo per la perdita di volumetria relativa alla fascia di rispetto. La concessionaria ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. La censura presupponeva un accertamento di fatto ulteriore rispetto a quello risultante dall’ordinanza impugnata: che solo una parte dell’area fosse inclusa nella fascia di rispetto e che una porzione residua contigua avesse subito un pregiudizio indennizzabile, senza precisare in concreto quale volumetria fosse stata perduta, se il pregiudizio riguardasse l’area residua o anche quella ricadente nella fascia e dove la volumetria avrebbe potuto essere recuperata. Occorreva inoltre verificare l’unitarietà della destinazione economica dell’area prima dell’espropriazione e il nesso funzionale tra la parte espropriata o assoggettata alla fascia e l’eventuale residuo. Il motivo era quindi non specifico e carente nell’indicazione degli atti e documenti posti a suo fondamento, oltre a non criticare l’accertamento di merito con un mezzo appropriato. Il ricorso incidentale della concessionaria, notificato il 1° marzo 2018 contro l’ordinanza non notificata del 4 maggio 2017, è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., essendo inammissibile il ricorso principale. La proprietaria è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 3.200,00, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 32

    Premesso che l’ordinanza impugnata ha accertato che la “superficie dei terreni espropriati risultava ricompresa all’interno della fascia di rispetto autostradale” e che lo stesso “fondo residuo (era) ricompreso nella fascia di rispetto”, ed ha escluso l’indennizzabilità per la perdita di volumetria della suddetta fascia, divenuta inedificabile per legge, il ricorso è inammissibile.

    La Corte non decide nel merito la portata dell’art. 32 né riconosce o nega in astratto l’indennizzabilità della perdita di volumetria: dichiara inammissibile la censura perché non fornisce gli elementi fattuali necessari a verificare la concreta incidenza dell’esproprio e della fascia di rispetto.

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 37

    Premesso che l’ordinanza impugnata ha accertato che la “superficie dei terreni espropriati risultava ricompresa all’interno della fascia di rispetto autostradale” e che lo stesso “fondo residuo (era) ricompreso nella fascia di rispetto”, ed ha escluso l’indennizzabilità per la perdita di volumetria della suddetta fascia, divenuta inedificabile per legge, il ricorso è inammissibile.

    La Corte non formula un principio sostanziale sull’applicazione dell’art. 37 alla perdita di volumetria; rileva che la deduzione di un pregiudizio indennizzabile richiedeva allegazioni fattuali specifiche che il ricorso non aveva esposto.

  • D.P.R. n. 495/1992, art. 26

    In particolare, ha valutato come legalmente inedificabile, e stimato di conseguenza, l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, ravvisandovi un vincolo assoluto di inedificabilità a carattere generale riguardante tutti i cittadini che si trovano in una determinata posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica, indipendentemente dall’intervento ablatorio, senza possibilità di indennizzare il dedotto pregiudizio per la perdita della volumetria.

    La decisione d’appello, come riportata dalla Cassazione, ha qualificato la fascia di rispetto come soggetta a vincolo legale di inedificabilità generale e indipendente dall’espropriazione. La Cassazione non convalida nel merito tale qualificazione, poiché dichiara inammissibile il ricorso per carenze nella ricostruzione fattuale e nella specificità della censura.

  • D.P.R. n. 495/1992, art. 28

    In particolare, ha valutato come legalmente inedificabile, e stimato di conseguenza, l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, ravvisandovi un vincolo assoluto di inedificabilità a carattere generale riguardante tutti i cittadini che si trovano in una determinata posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica, indipendentemente dall’intervento ablatorio, senza possibilità di indennizzare il dedotto pregiudizio per la perdita della volumetria.

    La pronuncia riferisce che il giudice di merito aveva escluso l’indennizzo per la volumetria dell’area nella fascia di rispetto, ritenendo il vincolo generale e autonomo dall’ablazione; la Cassazione non decide la questione sostanziale perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva da riferimenti alla stessa area di rispetto come espropriata) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura e rappresentare in modo comprensibile i fatti rilevanti; una questione astratta che non consenta di ricostruire la concreta vicenda e non investa l’accertamento di merito con il pertinente mezzo è inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva da riferimenti alla stessa area di rispetto come espropriata) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).

    La critica dell’accertamento compiuto dal giudice di merito deve essere proposta con il mezzo appropriato; nel caso concreto la ricorrente non aveva sottoposto a congrua critica quell’accertamento.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 1 marzo 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 4 maggio 2017, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

    L’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura in materia di indennità espropriativa relativa alla perdita di volumetria conseguente a una fascia di rispetto deve esporre in modo specifico la configurazione concreta delle aree coinvolte, distinguendo quella espropriata, quella ricadente nella fascia e l’eventuale porzione residua, e chiarire quale pregiudizio sia lamentato e dove la volumetria avrebbe potuto essere recuperata.
  • Per prospettare la rilevanza indennitaria del pregiudizio subito da un’area residua occorre consentire l’accertamento dell’unitarietà della destinazione economica dell’area anteriore all’espropriazione e del nesso funzionale tra la parte espropriata o assoggettata alla fascia di rispetto e la porzione residua.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una questione giuridica astratta senza indicare con precisione i fatti rilevanti e gli atti o documenti su cui la censura si fonda, così da impedire alla Corte di comprendere la vicenda concreta.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è inefficace se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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