Cassazione Civile, Sentenza n. 287/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
In seguito al decreto di esproprio del 10 settembre 2015, una società concessionaria autostradale aveva espropriato, per l’ampliamento della terza corsia, una fascia di terreno di 1.535 mq in Senigallia, di destinazione edificabile residenziale e appartenente a più società. La concessionaria aveva proposto opposizione alla stima dell’indennità. La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 10 agosto 2017, rideterminò l’indennità di esproprio in euro 68.200, oltre alle indennità per l’occupazione d’urgenza e temporanea di una porzione non espropriata; considerò legalmente inedificabile l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale ed escluse un’indennità per la perdita della relativa volumetria. Le società proprietarie hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 26 e 28 del d.P.R. n. 495/1992, per il mancato indennizzo della perdita di volumetria conseguente alla fascia di rispetto. Hanno sostenuto, in sostanza, che il pregiudizio dovesse essere considerato ai fini indennitari. La concessionaria ha proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. La censura presupponeva un accertamento fattuale non risultante dall’ordinanza impugnata: che solo una parte del terreno fosse inclusa nella fascia di rispetto e che una porzione residua contigua avesse subito una perdita di volumetria per effetto della creazione o dell’ampliamento della fascia. Le ricorrenti non avevano chiarito quale fosse concretamente la perdita, se riguardasse l’area residua o anche quella ricompresa nella fascia, né dove la volumetria avrebbe dovuto essere recuperata. Sarebbe stata inoltre necessaria la verifica dell’unitarietà della destinazione economica dell’area prima dell’espropriazione e del nesso funzionale tra la parte interessata e l’eventuale area residua. Il motivo era anche carente di specificità e di indicazione degli atti e documenti rilevanti, e non sottoponeva a critica appropriata l’accertamento di merito. Il ricorso incidentale della concessionaria, notificato il 29 marzo 2018 contro l’ordinanza non notificata del 10 agosto 2017, è stato dichiarato inefficace perché tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. Le società ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 3.800, ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001
Esso postula un accertamento di fatto, esorbitante dalle attribuzioni del giudice di legittimità, diverso e comunque ulteriore rispetto a quello risultante dall’ordinanza, circa l’inclusione solo parziale dell’area di proprietà nella fascia di rispetto, cioè l’esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, senza neppure chiarire quale sia in concreto la perdita lamentata, se riferita soltanto all’area residua o anche a quella inserita nella fascia di rispetto e dove la volumetria perduta dovrebbe essere recuperata.
La Corte non decide nel merito la disciplina dell’indennizzabilità della perdita di volumetria in relazione alla fascia di rispetto: dichiara inammissibile la censura perché fondata su circostanze fattuali ulteriori rispetto a quelle accertate e non specificate nel ricorso.
artt. 26 e 28 del d.P.R. n. 495/1992
Premesso che l’ordinanza impugnata ha accertato che i terreni erano “compresi in fascia di rispetto” ed ha escluso l’indennizzabilità per la perdita di volumetria della suddetta fascia, divenuta inedificabile per legge, il motivo è inammissibile.
La Corte registra l’esclusione, da parte del giudice di merito, dell’indennizzo per la volumetria dell’area divenuta inedificabile per legge, ma non formula una regola sostanziale generale sulla materia, poiché la censura è inammissibile.
art. 360, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda
Il motivo di ricorso deve esporre con specificità i fatti rilevanti e indicare gli atti e i documenti sui quali si fonda, così da consentire alla Corte di comprendere la vicenda concreta; una trattazione astratta non soddisfa tali requisiti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva dal riferimento all’area di rispetto come espropriata, in relazione all’affermazione dell’ordinanza secondo cui “lo specifico terreno di mq. 1535 “assoggettato ad esproprio… può configurarsi come una estensione delle pertinenze dell’abitazione posta sul lotto limitrofo”) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).
La contestazione dell’accertamento di merito deve essere svolta mediante il motivo appropriato e con una critica congrua; la Corte ha rilevato che il ricorso non aveva adeguatamente censurato l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 29 marzo 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 10 agosto 2017, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente principale di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di indennità espropriativa, una censura relativa alla perdita di volumetria causata da una fascia di rispetto non può fondarsi su un accertamento fattuale nuovo o ulteriore rispetto a quello contenuto nella decisione impugnata; il ricorrente deve precisare quale area sia stata interessata dal pregiudizio, in che cosa consista la perdita e dove la volumetria avrebbe potuto essere recuperata.
- Per prospettare la rilevanza indennitaria del pregiudizio subito da un’area residua in conseguenza della fascia di rispetto, occorre allegare gli elementi che consentano di verificare l’unitarietà della destinazione economica dell’area prima dell’espropriazione e il nesso funzionale tra la parte espropriata o assoggettata alla fascia e la porzione residua.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i fatti rilevanti e indicare gli atti e i documenti sui quali la censura si fonda; una disquisizione astratta, che non consenta di ricostruire le condizioni fattuali della controversia, è inammissibile.
- La contestazione dell’accertamento compiuto dal giudice di merito deve essere formulata attraverso il motivo di ricorso appropriato e mediante una critica congrua di tale accertamento.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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