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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 265/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il Tribunale aveva respinto, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., il ricorso contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente aveva impugnato l'ordinanza davanti alla Corte d'appello di Ancona con atto di citazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché, pur applicando il principio di conservazione degli atti processuali, la citazione notificata era stata depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 142/2015. Con unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 19, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011, sostenendo che il riferimento normativo al deposito del «ricorso» entro sei mesi dalla sua presentazione fosse atecnico e non avesse innovato il precedente orientamento, secondo il quale l'appello doveva essere proposto con citazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona, rinviando alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, a seguito della modifica dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, l'appello contro la decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso. Ha tuttavia riconosciuto che la nuova interpretazione, imprevedibile e repentina rispetto al precedente orientamento consolidato che ammetteva la citazione, costituisce overruling processuale e che, in tale peculiare situazione, l'affidamento sulla regola precedente rileva anche rispetto al momento di operatività della nuova esegesi. La Corte territoriale dovrà quindi riesaminare la controversia conformandosi a tale principio. Il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    La disposizione, nel testo risultante dalla modifica legislativa, prescrive che l'appello contro la decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale sia introdotto con ricorso e non con citazione.

  • art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 142/2015

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    La modifica legislativa ha reso necessario introdurre con ricorso l'appello in materia di protezione internazionale; la sua innovativa e imprevedibile interpretazione può assumere rilievo come overruling processuale rispetto all'affidamento sul precedente orientamento.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    L'appello disciplinato dall'art. 702-quater c.p.c., quando riguarda la decisione sulla domanda di protezione internazionale e ricade nel regime normativo modificato, si propone con ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

    Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche se questo risulta difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Quando una nuova interpretazione processuale, imprevedibile e repentina, si discosta da un orientamento di legittimità consolidato che aveva indotto le parti a fare affidamento sulla regola precedente, tale overruling può assumere rilievo rispetto alla sua operatività temporale, tutelando l'affidamento maturato sulla regola processuale antecedente.
  • Nel regime dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 142/2015, l'appello contro la decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
  • Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche quando esso non coincida con il successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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