Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione, deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l’eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti per sconfinamento nella sfera legislativa. Sostiene che, al momento dell’indizione delle procedure di progressione verticale interne nel Comune, la normativa vigente prevedeva solo in termini generici una riserva "adeguata" di posti per l’accesso dall’esterno, mentre il limite del 50% per la riserva a favore del personale interno sarebbe stato introdotto solo successivamente. La Corte dei conti, individuando proprio nel 50% il parametro di adeguatezza, avrebbe quindi applicato una regola non ancora in vigore, creando di fatto una norma nuova. Deduce inoltre che tale errore avrebbe inciso anche sulla quantificazione del danno, avendo il giudice contabile valorizzato la colpa grave sul presupposto dell’esistenza di un limite normativo in realtà assente all’epoca dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte dei conti non abbia creato una norma nuova, ma abbia interpretato e applicato disposizioni già vigenti all’epoca dei fatti, in particolare il principio della necessaria riserva adeguata per l’accesso esterno al pubblico impiego, ricostruendone il contenuto anche alla luce della disciplina di settore e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale. L’individuazione del 50% è stata considerata solo un parametro di valutazione dell’adeguatezza, non una regola precettiva introdotta retroattivamente. Le censure del ricorrente sono state qualificate come dirette a contestare un supposto errore di giudizio del giudice contabile, non un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non per denunciare meri errori interpretativi o valutativi del giudice speciale
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è ammissibile solo per veri limiti esterni della giurisdizione, non per errori di giudizio
art. 36, comma 1, d.lgs. 29/1993
art.36, comma 1, d.lgs 29/1993
già prevedeva l’obbligo di garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno nelle procedure di reclutamento pubblico
come novellato dall'articolo 22 d.lgs 80/98
ha modificato la disciplina del pubblico impiego, inserendosi nel quadro normativo già vigente al momento dei fatti
applicabile agli enti locali ex art.88 d.lvo 267/00 Tuel
estende agli enti locali la disciplina del pubblico impiego richiamata dalla decisione
art. 4 CCNL Enti Locali 31 marzo 1999
articolo 4 CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999
concorre a integrare il quadro normativo sulle selezioni interne e sull’accesso esterno
d.lvo n.150/2009, entrato in vigore il 1^.1.2010
introduce successivamente il limite del 50% per la riserva a favore del personale interno, ma la Corte lo usa come parametro di concretizzazione di un criterio già esistente, non come norma applicata retroattivamente
L. 549/1995, art. 3, commi 205, 206 e 277
articolo 3, commi 205, 206 e 277 I. 549/95
richiamata con riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale
Corte cost. n. 1/1999
ha valorizzato i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego tramite concorso e di buon andamento, consolidando il principio della riserva adeguata per i concorrenti esterni
la riduzione equitativa del danno già operata esclude ulteriori riduzioni, secondo la Corte territoriale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è inammissibile quando censura non un effettivo sconfinamento del giudice speciale nella sfera riservata al legislatore, ma il modo in cui quel giudice ha interpretato e applicato norme già esistenti al caso concreto.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale l’utilizzazione, da parte del giudice contabile, di un parametro successivamente positivizzato come criterio di concretizzazione di una clausola legale già vigente, se tale parametro serve solo a specificare il contenuto di un precetto preesistente.
- La denuncia di avere deciso sulla base di una norma "nuova" è infondata quando dalla motivazione risulta che il giudice ha ricostruito il quadro normativo mediante interpretazione sistematica, richiamo a fonti vigenti e principi di rango superiore.
- Il sindacato del giudice contabile sulla discrezionalità amministrativa non si esaurisce nella verifica formale di conformità alla legge, ma può estendersi alla verifica di eccesso, abuso o sviamento di potere; la contestazione di tale valutazione attiene al merito della decisione, non ai limiti esterni della giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21791/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21794/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21796/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2022 del 11/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →