Cassazione Civile, Ordinanza n. 22920/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda diverse pretese tributarie iscritte a ruolo e veicolate da più cartelle di pagamento, conosciute dal contribuente tramite un estratto di ruolo asseritamente ritirato nel 2012. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto le censure del contribuente, confermando: (i) l'inammissibilità della contestazione relativa a un'imposta di registro del 2001, per la quale la pretesa risultava sgravata, ritenendo che l'eventuale esecuzione dovesse essere opposta al concessionario della riscossione; (ii) la ritualità e tempestività delle notifiche di alcune cartelle relative a tassa automobilistica e TARSU, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e considerate tempestive per effetto della scissione soggettiva degli effetti della notifica. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., art. 26 d.P.R. 602/1973 e L. 890/1982, art. 7, sostenendo che per alcune notifiche mancava la raccomandata informativa e che, trattandosi di atti sostanziali assoggettati a prescrizione, non poteva operare la scissione degli effetti della notificazione; ha inoltre lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo la prescrizione dei crediti già alla data delle notifiche. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che la pretesa relativa all'imposta di registro 2001 non poteva essere dichiarata inammissibile perché lo sgravio era sopravvenuto dopo il ricorso, con persistenza dell'interesse alla decisione, e che era erronea la qualificazione della doglianza come opposizione agli atti esecutivi, avendo egli contestato l'inesistenza del titolo per effetto di un precedente giudicato che avrebbe annullato la cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il sopravvenuto art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, escludendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi, con necessità che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio (partecipazione ad appalto, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni ex art. 48-bis, o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022 e la giurisprudenza successiva, la Corte ha affermato che tale disciplina si applica ai processi pendenti e che l'interesse ad agire deve sussistere e essere allegato anche in cassazione; nel caso concreto, non essendo stato allegato tale specifico interesse, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono state integralmente compensate per effetto del sopravvenuto intervento normativo e del mutamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, num. 3; n. 5
Richiamato come paradigma dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non decisivo ai fini dell'esito.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta erronea valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
u.c., aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito con la L. 28 febbraio 2008, n. 31
Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità delle notifiche e la mancanza della raccomandata informativa.
Criterio di notificazione richiamato per alcune cartelle, con applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notifica da parte del giudice di merito.
Invocato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla qualificazione della domanda.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda e l'ammissibilità dell'opposizione.
Richiamato dalla sentenza impugnata per qualificare la contestazione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo; il ricorrente ne ha contestato l'applicazione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Norma sopravvenuta che ha introdotto il divieto generale di impugnazione dell'estratto di ruolo, con eccezioni tassative.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come novellato, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo in casi specifici di pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale una delle ipotesi tassative di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione.
Richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella presuppone la dimostrazione di uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica il contenuto dell'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
- L'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione e può essere dedotto anche nel giudizio di legittimità; se non è allegato lo specifico pregiudizio richiesto dalla legge, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione presuppone l'impugnazione di una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, la Corte deve verificare preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire prima di esaminare i motivi di merito.
- La sopravvenienza normativa e il mutamento giurisprudenziale possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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