Sentenza del 24/03/2016 n. 5858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento sostenendo, principalmente, l’illegittimità della notifica e l’insufficiente indicazione dell’origine della pretesa tributaria, nonché la violazione del diritto di difesa per la mancata notifica degli atti presupposti. Ha inoltre contestato la responsabilità solidale quale cessionaria d’azienda, il limite del valore del ramo ceduto, la preventiva escussione della cedente e la prova del valore dell’azienda. In Cassazione ha dedotto cinque motivi, relativi a violazioni di legge, vizi di motivazione, omessa istruttoria e violazione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista per gli eventi sismici dell’Aquila anche in relazione all’attività del difensore e alla notifica eseguita presso gli uffici giudiziari interessati. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi. È stato ritenuto non censurabile in Cassazione l’accertamento della CTR secondo cui la cartella consentiva di individuare l’origine della pretesa tributaria. Le censure relative ai vizi di motivazione erano carenti dei requisiti formali previsti dall’art. 366-bis c.p.c. e non rispettavano il principio di autosufficienza. Anche la contestazione sul valore dell’azienda e sulla prova della responsabilità solidale richiedeva una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali: Euro 1.467,50 in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, ed Euro 200,00 in favore di Equitalia Gerit, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14
Il cessionario è responsabile in solido entro il limite del valore dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto.
La responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente è limitata al valore del complesso aziendale trasferito e opera secondo le condizioni previste dalla norma, compresa la preventiva escussione del cedente.
D.L. n. 39 del 2009, art. 5, convertito dalla L. n. 77 del 2009
Il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 per i soggetti interessati dagli eventi sismici.
La sospensione dei termini è stata ritenuta applicabile anche all’attività difensiva svolta dal professionista con studio nel territorio interessato e alla notifica del ricorso effettuata presso l’ufficio giudiziario competente.
L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 17
Le disposizioni tutelano il diritto del contribuente a conoscere i presupposti e le ragioni della pretesa tributaria. Tuttavia, nel caso concreto, la cartella è stata ritenuta sufficientemente comprensibile perché consentiva di individuare l’origine dell’obbligazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25
Le norme disciplinano la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento. La loro violazione non è stata riconosciuta perché il giudice di merito aveva accertato la sufficiente intelligibilità della cartella.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il potere istruttorio del giudice tributario non esonera la parte dall’indicare specificamente i fatti da provare, le prove richieste e la loro decisività. La mancata specificazione ha reso inammissibile la censura.
La parte che intende contestare la prova del valore dell’azienda o della responsabilità solidale deve indicare con precisione quale fatto sia stato erroneamente ritenuto provato e perché. In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
I motivi fondati su vizi di motivazione dovevano indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancata formulazione conforme ha determinato l’inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del valore dell’azienda: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale adeguatamente formalizzato.
- Una cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare l’origine della pretesa e di predisporre le proprie difese, anche se gli atti presupposti non sono stati notificati insieme alla cartella.
- Il cessionario d’azienda può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente, ma la responsabilità è limitata al valore dell’azienda o del ramo ceduto e deve essere verificata nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
- Chi contesta l’omessa ammissione di prove deve indicare con precisione quali fatti dovevano essere provati, quali prove erano state richieste e perché tali prove avrebbero potuto modificare la decisione.
- Le contestazioni sui termini processuali devono considerare eventuali norme speciali di sospensione applicabili alla parte, al difensore o all’ufficio giudiziario coinvolto; nel caso esaminato la sospensione per il sisma dell’Aquila ha reso tempestivo il ricorso.
- La mancata osservanza dei requisiti formali dei motivi di ricorso, in particolare per i vizi di motivazione, può comportare l’inammissibilità anche quando la questione sostanziale non sia stata esaminata nel merito.
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