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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per il 2005, relativo alla cessione di un’azienda. L’Ufficio aveva aumentato il valore dell’avviamento applicando il criterio previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/1996, riferito alla procedura di accertamento con adesione. La società aveva contestato l’insufficienza della motivazione dell’avviso; la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo non giustificato il collegamento tra tale criterio e le norme sull’imposta di registro. L’Agenzia ha appellato deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell’accertamento. La società ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello dell’Agenzia, riformato la sentenza della CTP e rigettato il ricorso originario della società, confermando l’accertamento. Ha ritenuto che l’art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/1996 possa fornire un parametro per valutare l’avviamento anche nell’ambito dell’imposta di registro, in coordinamento con l’art. 51 del D.P.R. 131/1986; l’uso di un criterio previsto dal legislatore rendeva adeguata la motivazione dell’aumento. Poiché l’Ufficio aveva contestato soltanto il valore dell’avviamento, spettava alla contribuente dimostrare l’erroneità del calcolo, prova che non è stata ritenuta raggiunta. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi: 578 euro per il primo grado e 654 euro per l’appello. La sentenza non decide autonomamente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., ma accoglie l’appello nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. li-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.

    Nel controllo del valore di un’azienda ceduta ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio considera il valore complessivo dei beni, comprensivo dell’avviamento e al netto delle passività ammesse. La disposizione è compatibile con l’impiego del criterio del D.P.R. 460/1996 per stimare l’avviamento.

  • Art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La decisione lo richiama per il contenuto e la motivazione dell’avviso di rettifica, ma non ne sviluppa una distinta interpretazione: nel caso concreto giudica comunque sufficiente la motivazione fondata sul criterio legislativo di calcolo dell’avviamento.

  • Art. 2, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    La congruità di tale valutazione può essere desunta anche dall'adozione di criteri indicati dal legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell'ambito di disposizioni non direttamente applicabili all'imposta in questione (nella specie, l'art. 2, comma quarto, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, riguardante l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri che, in quanto avallati dal legislatore, confermano la validità del ragionamento seguito dal giudice di merito.

    Il criterio previsto per l’accertamento con adesione, pur non essendo direttamente applicabile all’imposta di registro, può essere utilizzato come parametro per stimare l’avviamento. La sua origine legislativa può sostenere la ragionevolezza della valutazione e la sufficienza della motivazione dell’avviso.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    L’Agenzia aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Commissione ha accolto l’appello sulla questione sostanziale della legittimità del criterio di valutazione, senza formulare una distinta statuizione su tale censura processuale.

Massime di principio

  • Nella rettifica del valore di un’azienda ai fini dell’imposta di registro, l’avviamento rientra nel valore complessivo dell’azienda e può essere stimato anche ricorrendo a criteri legislativi previsti per altre procedure tributarie, se pertinenti al bene valutato.
  • Il fatto che un criterio sia stato previsto per l’accertamento con adesione non ne esclude automaticamente l’utilizzo come parametro estimativo in un diverso ambito d’imposta; occorre però che sia riferito allo stesso elemento economico e che la motivazione renda comprensibile il calcolo.
  • Quando il contribuente contesta il valore dell’avviamento determinato dall’Ufficio, deve fornire elementi concreti per dimostrare l’erroneità della stima; la contestazione della sola metodologia, se questa è ragionevole e legislativamente avallata, può non essere sufficiente.
  • In una controversia con più componenti aziendali, la contestazione circoscritta all’avviamento non rimette automaticamente in discussione i valori attribuiti agli altri beni.

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