Sentenza del 24/03/2016 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per il periodo d’imposta 2006 l’Ufficio aveva recuperato a tassazione € 53.000,00, dedotti come costo sulla base della fattura n. 15 del 29.12.2006 emessa da M srl per una presunta indagine su un mercato estero, ritenuta inesistente. L’Ufficio rilevava che M srl non aveva competenze specifiche né un oggetto sociale attinente alla consulenza e che una fattura identica per la stessa prestazione era stata emessa a favore di un altro soggetto riconducibile alla contribuente. A srl contestava, tra l’altro, i poteri dei funzionari, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la legittimazione del firmatario e il difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva accolto il ricorso di A srl. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con decisione del 29.09.2015, ha accolto integralmente l’appello dell’Ufficio e dichiarato legittimo l’avviso. Ha ritenuto che il legale rappresentante avesse partecipato alle operazioni del 21.10.2011 e potuto interloquire, e che la società, pur avendo assunto l’impegno di produrre ulteriore documentazione, non lo avesse fatto. Gli elementi raccolti dall’Ufficio erano sufficienti e risultavano riportati nell’avviso; una volta forniti indizi idonei sulla fittizietà dell’operazione, spettava alla contribuente provarne effettività e consistenza. I mastrini e gli estratti conto bancari non erano sufficienti, perché documentavano adempimenti formali e movimenti finanziari, non l’effettività della prestazione. A carico della contribuente sono state poste le spese del grado, liquidate in € 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 e seguenti
Tuttavia, qualora l'amministrazione fornisca sufficienti elementi - acquisiti attraverso gli accertamenti ed i controlli a sua disposizione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e ss. per sostenere l'affermazione che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente, in virtù delle regole generali vigenti in materia.
Gli elementi acquisiti dall’Amministrazione nell’ambito dei poteri di accertamento e controllo possono fondare la contestazione di operazioni fatturate come fittizie; se sono sufficienti, il contribuente deve dimostrare che le operazioni sono realmente avvenute e la loro effettiva consistenza.
Massime di principio
- In presenza di una fattura contestata come relativa a un’operazione inesistente, l’Amministrazione deve prima fornire elementi probatori sufficienti a mettere in dubbio la credibilità della fattura e dei documenti contabili; a quel punto spetta al contribuente provare l’effettività e la consistenza della prestazione.
- La mancanza di competenze specifiche del fornitore, l’estraneità della prestazione al suo oggetto sociale e l’emissione di fatture identiche per la stessa attività possono, valutate nel loro insieme, costituire elementi idonei a sostenere la contestazione di fittizietà.
- Registrazioni contabili e pagamenti, da soli, possono non dimostrare che il servizio sia stato realmente eseguito: occorrono elementi che attestino concretamente la prestazione e il suo contenuto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale può risultare rispettato quando il contribuente partecipa alle operazioni di verifica ed è posto in condizione di interloquire; la mancata produzione dei documenti che si era impegnato a fornire può essere valutata contro la sua tesi.
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