Sentenza del 24/03/2016 n. 1506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Preventivo contraddittorio - Necessità - Sussiste - Motivazione dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato il dispositivo della sentenza né l’esito concreto del ricorso. Dal principio enunciato risulta che, negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è essenziale e che l’avviso deve spiegare perché le osservazioni del contribuente siano state disattese; il testo non consente però di stabilire se il ricorso sia stato accolto o rigettato, né di riferire statuizioni su spese o rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo enuncia il principio applicabile agli accertamenti standardizzati basati sugli studi di settore, ma non riporta i fatti del caso, le parti, l’atto impugnato né le specifiche doglianze del ricorrente. La questione centrale è la necessità del contraddittorio preventivo e l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento rispetto alle contestazioni formulate dal contribuente.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3
In tema di accertamenti standardizzati mediante studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile, potendo in tale sede emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica oggetto di indagine. Pertanto, la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere integrata con le ragioni per le quali siano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel corso del contraddittorio, potendo solo in tal modo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione bastata sui suddetti parametri.
Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, l’amministrazione deve svolgere il contraddittorio preventivo e considerare gli elementi concreti forniti dal contribuente. L’avviso deve inoltre motivare il rigetto delle contestazioni: solo così la presunzione basata sui parametri può essere valutata come grave, precisa e concordante.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non dovrebbe essere trattato come automaticamente sufficiente per dimostrare maggiori ricavi o redditi: il contribuente deve poter fornire spiegazioni e dati relativi alla propria situazione concreta.
- Dopo il contraddittorio, l’avviso di accertamento deve confrontarsi con le osservazioni del contribuente e indicare perché non sono state ritenute persuasive; una motivazione che si limiti a richiamare i risultati dello studio non risponde al principio riportato.
- Il testo fornito non contiene i dati processuali né il dispositivo: l’indicazione del ricorrente come vincitore è una deduzione non verificabile sulla base del solo estratto.
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