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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio impugnava l’avviso di accertamento relativo all’imposta patrimoniale sulle imprese per il 1997. Sosteneva che la dichiarazione fosse stata presentata tempestivamente, considerando il termine di approvazione del bilancio spostato al 30 giugno; contestava che la mancata compilazione del quadro K equivalesse a omissione della dichiarazione; eccepiva la tardività della notifica dell’avviso e affermava di non essere soggetto passivo, perché non commerciale e privo di un patrimonio proprio, essendo le opere e i relativi valori riferibili alla Regione o allo Stato. Chiedeva inoltre l’annullamento o la riduzione dell’accertamento e delle sanzioni.

La decisione

La CTR della Sardegna ha respinto l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’appello: pur essendo esposti in modo non compendiato, dalla lettura dell’atto erano individuabili motivi specifici. Nel merito ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della CTP, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento. La modifica statutaria che avrebbe spostato al 30 giugno il termine per approvare il bilancio fu approvata solo nel settembre 1998; perciò, per il 1997, il termine rimaneva il 30 aprile e la dichiarazione presentata oltre i successivi trenta giorni era da considerare omessa. La mancata compilazione del quadro K equivaleva comunque a omissione dichiarativa per i redditi da indicarvi. Ne conseguiva la tempestività della notifica dell’accertamento, effettuata nei termini previsti per l’omessa dichiarazione. La CTR ha inoltre escluso che l’assenza di scopo di lucro o il vincolo sui beni escludessero l’imposizione: il Consorzio svolgeva attività di tipo imprenditoriale ed era quindi soggetto alle regole tributarie applicabili alle imprese. Spese del grado a carico del Consorzio, liquidate in 4.000 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 53 del d.lgs. 546/1992

    Nel caso di specie è stato possibile, dalla lettura dell'atto, individuare gli specifici motivi di ricorso.

    Disciplina i requisiti dell’appello tributario e la specificità dei motivi. Nel caso concreto l’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché i motivi, benché non riassunti ordinatamente, erano individuabili dalla lettura dell’atto.

  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973

    Ne discende la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, emesso nei tempi assegnati dal legislatore per il caso di omissione della prescritta dichiarazione del contribuente (art. 43 dpr 600 del 1973).

    La CTR lo richiama per affermare che, in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento era stato notificato entro i termini previsti dalla legge. Poiché la dichiarazione era tardiva oltre trenta giorni dalla scadenza, il giudice l’ha considerata omessa.

  • D.L. 394/1992, convertito con modificazioni dalla legge 461/1992

    L'imposta sul patrimonio netto delle imprese Istituita dal D.L. n. 394 del 1992, conv. con modificazioni nella legge n. 461 del 1992, la cui efficacia temporale, inizialmente fissata al 30 settembre 1994, e poi prorogata, è cessata a seguito della sua abolizione ex art. 36 D. Lgs. n. 446 del 1997, si applica, , anche ai consorzi costituiti fra più comuni per la erogazione monopolistica di acqua potabile a pagamento e di realizzazione e manutenzione dei relativi impianti, atteso che trattasi di enti comunali, aventi cioè ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali dalle quali si traggono redditi d'impresa rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b), d.P.R: n. 917 del 1986, richiamato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 1992, senza che assuma rilievo la mancanza della finalità lucrativa e l'esistenza di un vincolo sul patrimonio.

    La disciplina dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese si applicava anche ai consorzi che svolgevano attività commerciale e producevano redditi d’impresa; la mancanza di scopo di lucro e l’esistenza di vincoli sul patrimonio non erano sufficienti a escludere l’imposizione.

  • Art. 87, comma 1, lettera b), del d.P.R. 917/1986

    trattasi di enti comunali, aventi cioè ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali dalle quali si traggono redditi d'impresa rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b), d.P.R: n. 917 del 1986, richiamato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 1992, senza che assuma rilievo la mancanza della finalità lucrativa e l'esistenza di un vincolo sul patrimonio.

    La disposizione è richiamata, tramite la disciplina dell’imposta patrimoniale, per individuare gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e produttive di redditi d’impresa; la finalità non lucrativa non esclude la natura commerciale.

Massime di principio

  • L’appello non è necessariamente inammissibile per una formulazione complessivamente disordinata: può essere esaminato se dalla lettura dell’atto si riescono a individuare motivi autonomi e sufficientemente identificabili.
  • Una modifica statutaria che proroga il termine di approvazione del bilancio rileva solo dalla sua approvazione e non può essere applicata retroattivamente a un esercizio precedente.
  • La dichiarazione presentata oltre trenta giorni dalla scadenza prevista può essere considerata omessa; inoltre, l’omessa compilazione del quadro dichiarativo relativo a determinati redditi può valere come omissione della dichiarazione per quei redditi.
  • La natura non lucrativa di un consorzio e la destinazione vincolata dei beni non escludono di per sé l’imposizione: occorre verificare se l’ente svolga oggettivamente attività commerciale e produca redditi d’impresa.
  • Accertata l’omissione dichiarativa, la tempestività dell’avviso va verificata applicando il termine previsto per tale fattispecie, non quello ordinario riferibile alla dichiarazione presentata.

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