Sentenza del 24/03/2016 n. 1503 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Immobile di ente religioso - Utilizzazione a casa per ferie o a casa di riposo - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ esclusa l’esenzione ICI: l’immobile utilizzato come casa per ferie o casa di riposo è destinato a un’attività di natura commerciale, anche quando l’ente religioso persegua finalità assistenziali e i corrispettivi siano inferiori ai prezzi di mercato. Il testo non specifica gli ulteriori esiti processuali, le spese o eventuali statuizioni accessorie.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’esenzione ICI richiesta per un immobile appartenente a un ente religioso e utilizzato come casa per ferie o casa di riposo per anziani. La questione è se tale utilizzo rientri nell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, nonostante l’attività svolta abbia dimensione imprenditoriale e comporti il pagamento di corrispettivi, seppur inferiori ai canoni di mercato. Il testo non indica le parti, gli importi, l’atto impugnato né i precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione stabilita dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992 [è] prevista in via generale solo per gli immobili direttamente ed in via esclusiva destinati allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana.
L’esenzione richiede che l’immobile sia direttamente e in via esclusiva destinato alle attività contemplate dalla norma; non basta la titolarità dell’immobile da parte di un ente religioso o la finalità assistenziale da esso perseguita.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI degli enti religiosi occorre verificare l’utilizzazione concreta e diretta dell’immobile, non soltanto la natura o le finalità istituzionali dell’ente proprietario.
- L’uso come casa per ferie o casa di riposo, dietro corrispettivo, può configurare attività commerciale anche se i prezzi sono inferiori a quelli di mercato e l’attività è svolta per finalità assistenziali.
- La dimensione imprenditoriale dell’attività esclude l’esenzione anche se non è prevalente; i corrispettivi inferiori al mercato non trasformano, da soli, l’attività in un uso esente.
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