Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19560/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella esattoriale relativa a Irpef e Ilor asseritamente non versate per gli anni 1990-1992, chiedendone l'annullamento e, contestualmente, il rimborso del 90% di quanto corrisposto, in applicazione della disciplina emergenziale conseguente al sisma del 1990 che aveva colpito la provincia di residenza. La CTP aveva accolto entrambe le domande e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sui termini di decadenza per il rimborso e sostenendo che la domanda fosse tardiva; inoltre ha contestato che l'amministrazione fosse decaduta dal potere di riscuotere quanto preteso, richiamando anche adempimenti e dilazioni intervenuti nel 1999. La Corte ha distinto tra la domanda relativa alla cartella e quella di rimborso: quanto alla cartella, ha ritenuto che i fatti accertati in merito ai pagamenti non fossero riesaminabili in sede di legittimità; quanto al rimborso, ha rilevato che, pur essendo applicabile il termine biennale per le restituzioni divenute dovute per jus superveniens, la domanda non era comunque proponibile direttamente in giudizio senza previa istanza amministrativa respinta o silenzio-rifiuto formatosi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nella parte in cui mirava a confermare la pretesa iscritta a ruolo e quindi la cartella di pagamento, ritenendo non censurabili in cassazione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sui pagamenti effettuati. Ha invece accolto il ricorso nella parte concernente la domanda di rimborso, affermando che nel processo tributario la domanda giudiziale di rimborso di crediti tributari presuppone necessariamente un diniego espresso o tacito dell'amministrazione; in mancanza, la domanda è inammissibile anche se formulata congiuntamente all'impugnazione dell'atto impositivo o esattoriale. Poiché tale presupposto mancava, la sentenza è stata cassata senza rinvio sul punto, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la decadenza dell'istanza di rimborso; la Corte precisa che si applica solo ai versamenti non dovuti fin dall'origine.

  • art. 138 L. 388/2000

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione alla disciplina emergenziale sui versamenti per il sisma 1990.

  • artt. 1184 e 1185 c.c.

    richiamati nel motivo di ricorso, ma non valorizzati dalla Corte ai fini della decisione.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    qualificato come disposizione residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento; prevede il termine biennale dal presupposto della restituzione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per affermare la natura impugnatoria del processo tributario e la necessità di un previo diniego o silenzio-rifiuto per proporre la domanda di rimborso.

  • art. 3-quater, comma 2, d.l. 248/2007

    indicato come norma che ha prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette relative agli anni 1990-1992, fino al 31 marzo 2008.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    qualificato come norma di natura interpretativa che ha stabilito il diritto al rimborso per chi avesse versato più del 10% delle imposte per gli anni interessati, fissando il termine biennale decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 248/2007.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per disporre la cassazione senza rinvio della sentenza sulla domanda di rimborso, poiché la domanda non avrebbe potuto essere proposta.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte dirette, il termine decadenziale applicabile dipende dalla causa genetica del diritto alla restituzione: se il versamento era indebito ab origine opera l'art. 38 d.P.R. 602/1973; se invece il diritto al rimborso nasce per effetto di una sopravvenienza normativa, si applica il termine residuale biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal momento in cui sorge il presupposto della restituzione.
  • Nel processo tributario, la domanda di rimborso di un credito fiscale non può essere introdotta direttamente in giudizio, neppure cumulandola o formulandola in via assimilabile a riconvenzionale, se non sia stata previamente presentata all'amministrazione e sia intervenuto un diniego espresso o il silenzio-rifiuto.
  • La natura impugnatoria del processo tributario comporta che la tutela giurisdizionale sul rimborso è subordinata al previo consolidarsi della posizione amministrativa, non essendo sufficiente la mera allegazione del diritto sostanziale alla restituzione.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine all'avvenuto pagamento o alla consistenza della pretesa tributaria non sono riesaminabili in cassazione se la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.