Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica nei confronti di una diversa società, nel corso della quale l'Ufficio contestava l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sulla base di tale attività istruttoria veniva poi emesso nei confronti di una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per l'anno 2009, con recupero a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva di costi e detrazioni ritenuti indebiti in relazione a due fatture contabilizzate dalla contribuente. La Commissione provinciale annullava l'atto impositivo. In appello, però, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per asserito difetto di specificità dei motivi. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'appello conteneva invece censure puntuali e riferite ai passaggi motivazionali della sentenza di primo grado; con il secondo motivo denunciava la violazione di norme sostanziali e processuali in tema di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ma tale motivo rimaneva assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha affermato che, nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall'atto di impugnazione siano individuabili con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica, anche per implicito e considerando l'atto nel suo complesso, senza necessità di formalismi eccessivi. Nel caso concreto l'appello dell'Agenzia conteneva censure specifiche contro la decisione di primo grado, richiamando le ragioni poste a base dell'accertamento e contestando i punti decisivi della sentenza provinciale, sicché la declaratoria di inammissibilità era errata. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché esamini nel merito i motivi di appello dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
specificità dei motivi di impugnazione
Nel processo tributario l'appello è inammissibile solo se mancano o sono assolutamente incerti i motivi specifici; la specificità è soddisfatta quando l'atto consente di comprendere con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica, anche ricostruendole dal testo complessivo dell'atto.
La norma, letta alla luce della giurisprudenza consolidata, non impone un formalismo rigoroso né una rigidità assimilabile al ricorso per cassazione, ma richiede una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel secondo motivo, assorbito; attiene alla disciplina della detrazione IVA nel contesto delle operazioni fatturate.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel secondo motivo, assorbito; evocato in relazione alla contestazione dell'indebito utilizzo delle fatture ai fini IVA.
Richiamato nel secondo motivo, assorbito, quale norma evocata dalla ricorrente nel contesto probatorio.
Richiamato nel secondo motivo, assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello va apprezzato in concreto e in modo non formalistico: è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente, quali capi della sentenza siano censurati e per quali ragioni.
- L'appello non va trasformato in un ricorso per cassazione anticipato: esso conserva natura di revisio prioris instantiae e deve consentire al giudice di secondo grado di comprendere la critica al percorso logico-giuridico della decisione impugnata.
- La riproposizione delle ragioni difensive già svolte in primo grado può soddisfare l'onere di specificità quando sia posta in chiara contrapposizione con la motivazione della sentenza impugnata e renda intelligibile il dissenso rispetto alle statuizioni del primo giudice.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è legittima solo quando l'atto di appello si limiti a riprodurre le difese già svolte senza alcun riferimento alle statuizioni da riformare e senza alcuna critica al ragionamento decisorio.
- Le norme processuali sull'impugnazione devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, restando le cause di inammissibilità un'ipotesi residuale.
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