Cassazione Civile, Ordinanza n. 04915/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente regionale ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, accogliendo l'appello del Comune, aveva negato l'esenzione ICI 2010 per immobili di proprietà dell'ente. La controversia riguardava immobili nei quali erano ubicati laboratori per analisi chimiche e biologiche, uffici amministrativi e di rappresentanza, nonché un asilo nido aziendale per i dipendenti. Il ricorrente sosteneva che gli immobili dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli enti pubblici e gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, deducendo: motivazione apparente della sentenza d'appello; omessa pronuncia su varie questioni, tra cui giudicato interno sull'uso non commerciale degli immobili e richiesta di annullamento/riduzione delle sanzioni; erronea esclusione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'esenzione; violazione delle regole sulla prova e del giudicato; omesso esame di fatti decisivi relativi agli immobili privi di laboratori. La contribuente, inoltre, ha richiamato in memoria un preteso giudicato esterno formatosi su annualità IMU/TASI successive.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza della CTR consentiva di ricostruire la ratio decidendi. Nel merito ha affermato che l'esenzione ICI è norma speciale di stretta interpretazione e presuppone congiuntamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: il possesso dell'immobile da parte di un ente rientrante nell'elenco normativo e la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività istituzionali svolte in modo non commerciale. Ha escluso che un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica, autonomia tecnico-scientifica e amministrativa possa essere considerata mera articolazione organica della Regione. Ha inoltre ritenuto che l'attività svolta nei locali non fosse provata come gratuita o meramente simbolica e che il pagamento di corrispettivi da parte degli utenti dell'asilo nido fosse indice di attività commerciale. Ha respinto anche la tesi del giudicato interno, perché l'appello del Comune aveva devoluto l'intera questione, e il giudicato esterno, poiché riferito ad annualità e tributi diversi e comunque a elementi non tendenzialmente permanenti. Infine ha escluso l'omessa pronuncia sulla riduzione delle sanzioni, mancando il presupposto normativo allegato dalla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione ICI per gli enti indicati dalla norma richiede la coesistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo; trattandosi di norma speciale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
La norma è richiamata quale parametro per individuare gli enti non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cui rinvia l'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992.
Richiamato ai fini della denuncia di motivazione apparente; la Corte chiarisce i criteri per individuare il vizio e lo esclude nel caso concreto.
Richiamato insieme agli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della CTR.
Norma evocata a sostegno della censura di motivazione apparente.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene che la CTR fosse investita dell'intera questione e non ravvisa la violazione.
Evocato per contestare la valutazione della prova e dei fatti non contestati; la Corte respinge la censura perché i presupposti dell'esenzione non risultavano provati.
Richiamato per sostenere la formazione di giudicato interno; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato preclusivo sulla questione dell'esenzione.
La memoria depositata dalla ricorrente è stata esaminata ai fini dell'eccezione di giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato, secondo la prassi processuale.
Massime di principio
- L'esenzione ICI prevista per determinati enti pubblici è di stretta interpretazione: non può essere estesa oltre i soggetti espressamente indicati e richiede che l'immobile sia destinato in via esclusiva a compiti istituzionali dell'ente proprietario.
- Per l'esenzione non basta che l'ente svolga attività istituzionali o non commerciali in senso lato; occorre verificare in concreto che l'attività svolta nei locali non sia esercitata con modalità commerciali, cioè dietro corrispettivo idoneo a coprire costi e remunerare i fattori produttivi.
- Un ente dotato di personalità giuridica propria e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile non può essere equiparato automaticamente a una mera articolazione organica della Regione ai fini dell'esenzione riservata agli immobili posseduti da enti pubblici tassativamente indicati.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente e non può essere assolto con la sola attestazione astratta della destinazione dell'immobile; occorre dimostrare in concreto la natura non commerciale dell'attività ivi svolta.
- Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo per fatti a efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende automaticamente a elementi variabili come le modalità di utilizzo dell'immobile in un diverso periodo d'imposta o rispetto a un diverso tributo.
- La deduzione di omessa pronuncia sulle sanzioni è infondata se la disciplina applicabile non presenta un assetto normativo complesso o ambiguo tale da giustificare la disapplicazione giudiziale richiesta dal contribuente.
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