Cassazione Civile, Ordinanza n. 27296/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L’INPS aveva emesso un avviso di addebito di € 51.135,25 per contributi dovuti alla Gestione commercianti nel periodo ottobre 2005-dicembre 2015. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 225/2022 depositata il 9 marzo 2022, aveva confermato il rigetto. Il contribuente era socio accomandatario e titolare del 90% di una società in accomandita semplice; per due anni aveva indicato nella dichiarazione fiscale l’attività societaria come «occupazione prevalente». La Corte territoriale aveva ritenuto che tali elementi, insieme ai ricavi societari, all’assenza di dipendenti e al volume dei ricavi professionali inferiore a quello societario, dimostrassero una partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Il contribuente sosteneva invece che svolgeva prevalentemente l’attività professionale di ragioniere e consulente fiscale e che i ricavi societari derivavano dalla locazione di un software; affermava inoltre che la casella relativa all’occupazione prevalente era stata barrata per errore e che era iscritto anche a una cassa professionale. Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., motivazione contraddittoria o apparente circa i requisiti per l’iscrizione. Con il secondo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 203, L. 662/1996 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sola qualità di accomandatario non bastava e che l’INPS non aveva provato la partecipazione abituale e prevalente. Con il terzo denunciava omessa motivazione sull’asserito errore materiale nella compilazione del modello fiscale e sulla richiesta di correzione del quadro RK. Con il quarto lamentava omessa motivazione sull’iscrizione a un’altra cassa previdenziale e sull’applicabilità del comma 208, anziché del comma 203, dell’art. 1 L. 662/1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione d’appello non presenta un contrasto irriducibile, poiché la qualità di accomandatario e la partecipazione societaria del 90%, considerata insieme agli altri elementi, sono valutazioni convergenti sulla partecipazione personale all’impresa; la semplice insufficienza della motivazione non è censurabile in cassazione al di fuori delle anomalie riconducibili al minimo costituzionale. Il secondo motivo è infondato: la sola carica di accomandatario non determina l’obbligo di iscrizione, ma l’INPS ha assolto il proprio onere probatorio attraverso elementi ulteriori e convergenti, tra cui quota societaria, ricavi, assenza di dipendenti, dichiarazioni fiscali reiterate e minori ricavi professionali. La diversa valutazione di tali fatti richiesta dal ricorrente non è sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato l’asserito errore nella dichiarazione e aveva ritenuto non plausibile che fosse stato commesso per due anni consecutivi. Il quarto motivo è infondato: la sentenza impugnata aveva affrontato la questione della duplice attività e dell’iscrizione previdenziale, e il ricorso non si confrontava con la ratio secondo cui abitualità e prevalenza si valutano nell’ambito della singola impresa, considerando l’apporto del soggetto rispetto a quello degli altri partecipanti, non comparando l’attività aziendale con attività professionali esterne. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. 662/1996
I due profili non sono contrastanti ma illustrano aspetti centrali di due requisiti che l’art. 1 comma 203 L. 662/96 individua fra quelli in possesso dei soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e la partecipazione personale al lavoro aziendale.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti richiede la sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione, tra cui l’organizzazione o direzione dell’impresa con lavoro proprio o familiare e la partecipazione personale al lavoro aziendale. La qualità di accomandatario, da sola, non è sufficiente.
Non ricorre quindi né la violazione di legge nell’applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 203 L. 662/1996, né la violazione della regola di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto, nel caso di specie, a carico di INPS e congruamente soddisfatto.
L’onere di provare i requisiti costitutivi dell’obbligo di iscrizione grava sull’INPS; può ritenersi assolto attraverso elementi fattuali e indiziari convergenti, quando adeguatamente valutati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio di motivazione è denunciabile ai sensi del n. 4 solo quando l’anomalia emerge dal testo della sentenza e raggiunge la soglia della violazione costituzionalmente rilevante, come nei casi di motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Dopo la riformulazione del n. 5, non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
I provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile).
La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre quando la motivazione manca, è solo apparente o non consente di comprendere le ragioni della decisione per un contrasto irriducibile o per obiettiva incomprensibilità.
art. 1, comma 208, L. 662/1996
Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività prevalente.
Quando un’attività d’impresa soggetta alla relativa gestione previdenziale è esercitata insieme a un’attività autonoma soggetta a un’altra gestione, le attività restano distinte e può corrispondere una duplice iscrizione; il criterio di unificazione basato sull’attività prevalente non opera in tale ipotesi.
art. 12, comma 11, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010
La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell'attività prevalente.
La disposizione di interpretazione autentica esclude, nel caso di contemporaneo esercizio di attività autonoma soggetta alla Gestione separata e di attività d’impresa che comporta l’iscrizione alla relativa gestione INPS, l’unificazione contributiva secondo il criterio dell’attività prevalente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’iscrizione del socio di una società in accomandita semplice alla Gestione commercianti, la qualità di accomandatario e i poteri di amministrazione, da soli, non bastano: è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente.
- L’onere di provare i requisiti costitutivi dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti grava sull’INPS. Tale onere può essere assolto mediante elementi fattuali e indiziari convergenti, la cui valutazione, se congruamente motivata, non è riesaminabile in cassazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il requisito di abitualità e prevalenza va valutato con riferimento all’apporto personale del soggetto all’attività della singola impresa e alla sua preminenza rispetto all’attività prestata dagli altri soggetti nell’azienda; non va determinato comparando l’attività aziendale con attività lavorative o professionali svolte all’esterno.
- Il contemporaneo esercizio di un’attività d’impresa soggetta alla relativa gestione previdenziale e di un’attività autonoma soggetta a un’altra gestione può comportare una duplice iscrizione: il criterio dell’attività prevalente previsto dall’art. 1, comma 208, L. 662/1996 non unifica le posizioni previdenziali in tale ipotesi.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono deducibili in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; la censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o delle anomalie che integrano la violazione del minimo costituzionale.
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