Cassazione Civile, Ordinanza n. 27311/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dirigente medico)
La controversia
Una dirigente medica a tempo pieno e indeterminato era stata formalmente incaricata, dal 1° giugno 2005 al 30 giugno 2015, della responsabilità di unità operative che l'atto aziendale qualificava come strutture complesse. L'incarico relativo a una prima unità era stato conferito fino alla definizione delle procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997; con ordine di servizio del 5 marzo 2007 le era stata assegnata anche la responsabilità di un'altra unità. La dirigente aveva chiesto differenze retributive per complessivi € 304.560,59, oltre all'indennità prevista dal contratto collettivo, sostenendo di avere svolto pienamente l'incarico e che il diritto non fosse escluso dalla disciplina delle sostituzioni, dalla mancata stipula di un contratto con obiettivi o dall'assenza di una procedura selettiva. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, pur riconoscendo lo svolgimento effettivo dell'incarico, ritenendo applicabile la disciplina contrattuale delle sostituzioni. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4096/2021 depositata il 23 novembre 2021, aveva parzialmente riformato la decisione e riconosciuto il diritto alla retribuzione di posizione minima unificata per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 giugno 2015, condannando l'Azienda al pagamento di € 90.588,76 oltre accessori. L'Azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ha dedotto ultrapetizione: a suo avviso, la retribuzione riconosciuta sarebbe stata sostanzialmente l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 del CCNL, mai richiesta, e la decisione avrebbe quindi attribuito un bene della vita diverso da quello domandato. Con il secondo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., ha contestato che il quantum fosse rimasto non specificamente contestato. Ha inoltre sostenuto che la mancata contestazione dei conteggi non potesse supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché denunciava un error in procedendo senza indicare e localizzare gli atti processuali necessari a verificarlo; è stato comunque ritenuto manifestamente infondato nel merito, poiché l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL e la retribuzione di posizione minima unificata prevista dal CCNL 2002/2005 sono componenti retributive distinte. Il secondo motivo è inammissibile: la valutazione dell'esistenza e dell'ampiezza della contestazione dei fatti appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto per difetto assoluto o apparenza di motivazione o manifesta illogicità. Inoltre, nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i conteggi, con indicazioni puntuali idonee a mostrarne l'errore; la contestazione del titolo del credito o formule generiche sul quantum non sono sufficienti. Nel caso concreto, dalla memoria difensiva riprodotta nel ricorso non risultava una contestazione specifica del calcolo: le deduzioni dell'Azienda erano generiche, riguardavano l'an debeatur o si fondavano su ragioni giuridiche, rispetto alle quali il principio di non contestazione non opera. La Corte ha anche rilevato che il ricorso non censurava specificamente, in diritto o con rituale critica degli accertamenti di fatto, la statuizione sulla spettanza della retribuzione di posizione minima unificata al dirigente medico cui sia stato affidato di fatto un incarico dirigenziale di fascia superiore. L'Azienda è stata condannata a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, nonché l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo è inammissibile perché denuncia un error in procedendo senza richiamare né localizzare gli atti processuali che debbono essere apprezzati per valutare la sussistenza del denunciato vizio.
La denuncia in cassazione di un error in procedendo richiede che il ricorrente indichi e localizzi gli atti processuali necessari per consentire la verifica del vizio dedotto.
art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria 1998/2001
Il motivo è peraltro manifestamente infondato, perché l’indennità di sostituzione, prevista e regolata dall’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 98/2001 del 8 giugno 2000, è una componente del trattamento retributivo dei dirigenti del tutto distinta dalla retribuzione di posizione minima unificata, prevista dall’art.33, comma 1, lett. a), n.5, del CCNL 2002/2005 del 3 novembre 2005 con rinvio agli artt. 42 e 43 dello stesso CCNL.
L'indennità di sostituzione e la retribuzione di posizione minima unificata sono voci retributive distinte; il riconoscimento della seconda non equivale quindi all'attribuzione della prima.
art. 33, comma 1, lett. a), n. 5, del CCNL 3 novembre 2005
Il motivo è peraltro manifestamente infondato, perché l’indennità di sostituzione, prevista e regolata dall’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 98/2001 del 8 giugno 2000, è una componente del trattamento retributivo dei dirigenti del tutto distinta dalla retribuzione di posizione minima unificata, prevista dall’art.33, comma 1, lett. a), n.5, del CCNL 2002/2005 del 3 novembre 2005 con rinvio agli artt. 42 e 43 dello stesso CCNL.
La retribuzione di posizione minima unificata è una voce distinta dall'indennità di sostituzione ed è disciplinata dalla norma collettiva richiamata, con rinvio agli artt. 42 e 43 del medesimo CCNL.
artt. 42 e 43 del CCNL 3 novembre 2005
Il motivo è peraltro manifestamente infondato, perché l’indennità di sostituzione, prevista e regolata dall’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 98/2001 del 8 giugno 2000, è una componente del trattamento retributivo dei dirigenti del tutto distinta dalla retribuzione di posizione minima unificata, prevista dall’art.33, comma 1, lett. a), n.5, del CCNL 2002/2005 del 3 novembre 2005 con rinvio agli artt. 42 e 43 dello stesso CCNL.
Gli artt. 42 e 43 sono richiamati dal CCNL come disposizioni cui rinvia la disciplina della retribuzione di posizione minima unificata.
Orbene, dal contenuto della memoria difensiva quale riprodotto nel ricorso per cassazione risulta comunque con chiara evidenza la mancanza di una contestazione specifica sul calcolo, alla quale non possono supplire contestazioni sull’ an debeatur («la documentazione depositata non poteva ritenersi idonea a comprovare quanto rivendicato.... in ogni caso le pretese di parte avversa non sono, comunque, provate....»), ovvero contestazioni sul quantum del tutto generiche («si contesta pertanto il quantum preteso che, oltre ad appalesarsi come eccessivo spropositato...») ovvero meramente apparenti, quale quella in realtà fondata su ragioni giuridico-normative, riguardo alle quali il principio di non contestazione neppure opera, essendo sotto tale profilo il conteggio sindacabile d’ufficio (Cass. nn. 20998/2019, 15339/2020).
La contestazione specifica del calcolo non è sostituita dalla negazione del titolo del credito, da contestazioni generiche sul quantum o da rilievi fondati soltanto su ragioni giuridiche; queste ultime sono comunque valutabili d'ufficio.
artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c.
Questa Corte ha anche costantemente affermato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.
Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare i conteggi con una critica precisa e riferita a circostanze di fatto puntuali che siano idonee a dimostrarne l'erroneità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione.
La disposizione è richiamata per inquadrare il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; la Corte ne dichiara l'inammissibilità per mancata indicazione e localizzazione degli atti processuali necessari.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn.3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.
La disposizione è richiamata per l'inquadramento del secondo motivo, ma la Corte lo dichiara inammissibile poiché la valutazione della contestazione dei fatti e dei conteggi spetta al giudice di merito e non ricorrevano i presupposti per sindacarla in cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la parte convenuta deve contestare specificamente i conteggi della controparte mediante una critica precisa, riferita a circostanze di fatto puntuali idonee a dimostrarne l'errore. La negazione del titolo del credito non implica di per sé la contestazione della quantificazione, e formule generiche sul quantum non soddisfano l'onere.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non opera per contestazioni basate esclusivamente su ragioni giuridiche; la correttezza giuridica del conteggio resta, sotto tale profilo, sindacabile d'ufficio.
- L'accertamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'ampiezza della contestazione dei fatti, implicando l'interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti, è sindacabile in cassazione solo in caso di difetto assoluto o apparenza della motivazione o di manifesta illogicità.
- La denuncia in cassazione di un error in procedendo richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali necessari alla verifica del vizio.
- L'indennità di sostituzione e la retribuzione di posizione minima unificata costituiscono componenti retributive distinte; il riconoscimento della seconda non comporta attribuzione della prima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27296/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27312/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27313/2026 del 20/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →