Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2026 del 20/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La docente, che aveva esercitato la facoltà di permanere in servizio sino al settantesimo anno d’età per raggiungere i requisiti pensionistici, era stata collocata a riposo. Un’ordinanza cautelare ne aveva dichiarato l’illegittimità, ma l’amministrazione aveva ritardato di quattro mesi la riammissione in servizio. Nel frattempo, il posto precedentemente occupato, vacante all’avvio dell’anno scolastico 2022/23, era stato assegnato a un altro docente, nonostante la disponibilità della lavoratrice a riprendere servizio dopo le fasi monocratica e collegiale del giudizio cautelare, svoltesi nel maggio e nell’agosto 2022. La successiva assegnazione a un istituto diverso comportava un orario più ampio rispetto al precedente part-time verticale, articolato in due sedi distanti nella stessa giornata, e una classe al quinto piano senza ascensore; la Corte d’appello ha ritenuto tali condizioni peggiorative e gravose anche in relazione alla salute della docente. Dopo un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con decreto n. 386 del 13 febbraio 2023, il Ministero l’aveva licenziata. Il Tribunale di Genova aveva respinto l’impugnazione del licenziamento; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 104/2025 depositata il 31 marzo 2025, aveva riformato la decisione, dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegrazione, il risarcimento parametrato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, oltre rivalutazione e interessi, e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. La Corte territoriale aveva qualificato l’assenza come legittima eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della nota del 18 ottobre 2022, firmata anche dalla docente in risposta all’ordine del 17 ottobre di riprendere servizio: secondo la ricorrente, la nota avrebbe indicato una giustificazione diversa e più limitata rispetto alle difficoltà logistiche e anagrafiche valorizzate in appello. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., ha denunciato la violazione del principio di non contestazione e dei criteri di valutazione della prova, contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Ministero non aveva replicato sulla tipologia del percorso tra la sede del liceo e la succursale. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la controricorrente non aveva depositato la procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la nota del 18 ottobre 2022 era stata esaminata dalla Corte d’appello; inoltre, l’amministrazione non aveva dimostrato la decisività della circostanza, non risultando né un divieto di integrare i fatti posti a fondamento dell’eccezione d’inadempimento né un principio di immutabilità della relativa giustificazione. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; la sentenza d’appello aveva esposto adeguatamente il percorso logico-argomentativo e non presentava la denunciata nullità motivazionale. La controricorrente non si è regolarmente costituita per mancanza di procura speciale; pertanto la Corte non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità. Non è dovuto dall’amministrazione statale il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
In ogni caso, non è dimostrata la decisività del fatto ai fini di causa, posto che non risulta il divieto di integrare i fatti a base dell’opposta eccezione di inadempimento, né consta un principio di sua immutabilità (sulla portata dell’eccezione di inadempimento in relazione al comportamento unilaterale del datore di lavoro in fase di reintegrazione nel posto di lavoro cfr. Cass. n. 15676/2023).
Nel caso esaminato, i fatti posti a fondamento dell’eccezione d’inadempimento non sono soggetti a un principio di immutabilità e possono essere integrati; la diversa formulazione della giustificazione non dimostra, da sola, la decisività della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La nota in questione risulta apprezzata dalla Corte di merito (p. 3 della motivazione della sentenza impugnata), edunque il suo esame non omesso.
Non ricorre l’omesso esame di un fatto quando la sentenza di merito ha preso in considerazione il fatto controverso; la censura non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità.
La denuncia di nullità della sentenza non è fondata quando la motivazione espone il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito e consente di controllarne la decisione.
Con esso viene sollecitato un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie di causa (in aspetti sostanzialmente rientranti nell’ambito del fatto notorio).
La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può servire a ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie riservato al giudice di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere provati i fatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; non consente di rinnovare la valutazione di merito quando il giudice ha esposto un percorso argomentativo comprensibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta considerato nella motivazione della sentenza impugnata; la doglianza non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- In relazione all’eccezione d’inadempimento, non risulta un principio che impedisca di integrare i fatti posti a suo fondamento; la sola diversità della giustificazione addotta in momenti successivi non prova la decisività della censura.
- La selezione, la valutazione e il confronto delle prove spettano al giudice di merito. In cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie invocando la violazione dell’art. 115 c.p.c. o il principio di non contestazione.
- La nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ricorre quando il giudice non indica gli elementi del proprio convincimento oppure li indica senza una disamina logica e giuridica tale da rendere impossibile il controllo; il sindacato di legittimità resta limitato al minimo costituzionale della motivazione.
- Il controricorso è irregolare quando la parte non deposita la procura speciale necessaria alla costituzione nel giudizio di cassazione; in tal caso non si provvede sulle spese in favore della parte non regolarmente costituita.
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