Cassazione Civile, Ordinanza n. 27312/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo (PTA), insieme ad altri due dirigenti, avevano chiesto al Tribunale di annullare o disapplicare le delibere aziendali nn. 1657/2012 e 223/2013, che avevano ridotto la retribuzione di posizione, e di condannare l’Azienda al pagamento delle differenze. Sostenevano che la riduzione non fosse stata applicata a tutti i dirigenti, poiché ne erano stati esclusi quattro dirigenti apicali. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza dell’8 maggio 2019, aveva dichiarato illegittima la delibera n. 1657 nella parte in cui non includeva nella decurtazione i titolari di posizione dirigenziale A1, condannando l’Azienda a rideterminare le decurtazioni per il 2012 e il 2013 includendo tutti i dirigenti PTA. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 96/2022 depositata il 18 gennaio 2022, aveva rigettato l’appello dell’Azienda, rilevando che i quattro dirigenti apicali non avevano subito decurtazioni e che le delibere invocate dall’appellante riguardavano la dirigenza medica. In Cassazione l’Azienda ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., per avere i giudici deciso sulla riduzione delle retribuzioni dei quattro dirigenti apicali senza coinvolgerli, benché necessari controinteressati; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la tabella allegata alla delibera indicava gli importi dovuti a ciascun dirigente, compresi gli attori; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la rilevanza attribuita alle delibere relative alla dirigenza medica e lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l’accordo sindacale sugli importi individuali; inoltre, deduceva la tardiva produzione in appello di alcune delibere.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la decisione di rideterminare la decurtazione includendo tutti i dirigenti PTA incideva necessariamente anche sulla quota spettante ai quattro dirigenti apicali, non partecipanti al giudizio, poiché l’ammontare complessivo del fondo costituisce un limite massimo e l’aumento riconosciuto ad alcuni comporta la riduzione del quantum spettante ad altri. Ha quindi ravvisato un litisconsorzio necessario e cassato la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., rinviando al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso che sulla necessità di integrare il contraddittorio si fosse formato un giudicato implicito, trattandosi di questione relativa a un vizio qualificato concernente la partecipazione al processo di litisconsorti necessari. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi, perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del quantum spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Quando la rideterminazione di un fondo retributivo comune, soggetto a un limite massimo, può aumentare il trattamento di alcuni dirigenti riducendo necessariamente quello di altri, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti coinvolti, in quanto litisconsorti necessari.
Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Accertata la necessità di cassare la decisione per la mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari, la Corte dispone il rinvio al giudice di primo grado e rimette a tale giudice anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Sussiste litisconsorzio necessario quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i suoi partecipi, affinché la decisione conservi l’utilità propria dell’azione.
- La domanda che mira a rideterminare un fondo retributivo complessivo, il cui ammontare costituisce un limite massimo, deve coinvolgere tutti i dirigenti interessati se l’aumento spettante ad alcuni comporta necessariamente la riduzione delle quote spettanti ad altri.
- La violazione delle norme sulla partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari costituisce un vizio qualificato relativo al contraddittorio e non può essere coperta dal giudicato implicito per il solo fatto che la questione non sia stata specificamente devoluta nei precedenti gradi.
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