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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il verbale INPS del 12 aprile 2016 che disconosceva il suo rapporto di lavoro subordinato con una società della quale era socio al 50% e consigliere delegato. La società aveva versato contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il periodo luglio 2008-settembre 2013; sulla base di tali versamenti il ricorrente percepiva una pensione con decorrenza dal 1° ottobre 2013. Il Tribunale di Novara aveva confermato il disconoscimento del rapporto e della contribuzione, annullato la pensione dal 1° ottobre 2013 al maggio 2016, ma aveva riconosciuto l’accreditamento alla gestione dipendenti dei versamenti relativi al 21 luglio 2008-28 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 818/1957 e il trasferimento alla Gestione Separata dei contributi versati dal 1° marzo 2011 al 30 settembre 2013. Aveva quindi riconosciuto una pensione mensile di € 771,51 dal 1° ottobre 2013 e ridotto l’indebito a € 355,04. La Corte d’appello di Torino, accogliendo l’impugnazione dell’INPS, aveva escluso sia la sanatoria dei contributi ultr quinquennali sia il trasferimento alla Gestione Separata; aveva negato il diritto alla pensione e alla riduzione dell’indebito, compensando le spese dei due gradi. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 116, comma 20, L. 388/2000 e l’erronea interpretazione dell’art. 2, comma 26, L. 335/1995, sostenendo che l’attività svolta fosse comunque assicurabile nella Gestione Separata, che i contributi potessero esservi trasferiti e che sussistesse la buona fede, senza che fosse stato dimostrato il contrario. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 8 d.P.R. 818/1957, sostenendo che i contributi versati oltre il quinquennio dovessero essere accreditati perché riferiti a un rapporto assicurabile e che la copertura potesse valere nella Gestione Separata. Il ricorrente non ha invece censurato in cassazione l’accertamento dell’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della fittizietà dell’assunzione; ha prospettato che l’attività potesse essere qualificata come parasubordinata o assicurabile come attività di amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, complessivamente, il ricorso. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la sanatoria prevista dall’art. 8 d.P.R. 818/1957 è eccezionale e presuppone un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria e un rapporto di lavoro assicurabile nella forma per la quale i contributi erano stati versati. Poiché il ricorrente non aveva contestato l’accertamento dell’inesistenza del rapporto subordinato, non ricorreva il presupposto per accreditare i contributi ultr quinquennali al Fondo lavoratori dipendenti; la prospettata possibilità di una diversa copertura assicurativa non consentiva di applicare la sanatoria richiesta. Quanto al primo motivo, l’effetto liberatorio dell’art. 116, comma 20, L. 388/2000 richiede la prova della buona fede dell’autore del versamento. L’autore era la società, non chiamata in giudizio, e la Corte d’appello aveva accertato presuntivamente che l’assunzione fittizia dell’amministratore escludeva la buona fede; tale accertamento non era stato specificamente censurato nei limiti consentiti in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 818/1957

    La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps, nonché di un rapporto di lavoro assicurabile

    La sanatoria dei contributi indebitamente versati, se l’accertamento interviene oltre cinque anni, opera solo in presenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria e di un rapporto di lavoro assicurabile nella forma cui i contributi si riferiscono; non può supplire all’inesistenza del rapporto assicurativo.

  • art. 116, comma 20, L. 388/2000

    Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione

    L’effetto liberatorio del pagamento a un ente previdenziale pubblico diverso da quello titolare presuppone la buona fede dell’autore del versamento, che deve essere provata da quest’ultimo. Nel caso deciso, l’accertamento della fittizietà dell’assunzione e della mancanza di buona fede della società versante escludeva l’applicazione della disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La sanatoria contributiva prevista dall’art. 8 d.P.R. 818/1957 per i versamenti indebiti accertati oltre cinque anni ha natura eccezionale e presuppone un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria e un rapporto di lavoro assicurabile nella forma cui i contributi furono imputati; non è applicabile quando il rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento dei versamenti è inesistente.
  • L’effetto liberatorio previsto dall’art. 116, comma 20, L. 388/2000 per il pagamento contributivo effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso da quello titolare richiede la prova della buona fede dell’autore del versamento. La creazione consapevole di una posizione assicurativa fittizia è incompatibile con tale requisito.
  • In sede di legittimità non può essere utilmente riproposta, sotto forma di censura sull’applicazione di norme contributive, una questione che presuppone il superamento di un accertamento di merito non specificamente impugnato; l’accertamento presuntivo della mancanza di buona fede resta sindacabile nei limiti propri del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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