Cassazione Civile, Ordinanza n. 27313/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I dipendenti della Fondazione hanno chiesto il pagamento, per gli anni 2016-2018, delle somme riferite agli esercizi 2015-2017 a titolo di integrazione del premio di produzione e di premio di produttività – tabella C. Il Tribunale ha riconosciuto tali voci retributive pro quota e nei limiti del saldo attivo di bilancio per ciascuna annualità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3293/2024, pubblicata il 20 ottobre 2026 secondo l’intestazione del provvedimento e depositata l’8 ottobre 2024, ha respinto l’appello e confermato la decisione. I lavoratori hanno proposto cinque motivi. Con il primo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità per motivazione apparente sulla richiesta di pagamento integrale. Con il secondo hanno dedotto la violazione dell’art. 1362, primo comma, c.c., contestando l’interpretazione degli accordi integrativi. Con il terzo hanno invocato la violazione degli artt. 1362, secondo comma, e 1367 c.c., criticando il riconoscimento dell’ultrattività degli accordi per il 2016-2017 e la motivazione sul punto. Con il quarto hanno denunciato la violazione dell’art. 1362, secondo comma, c.c., per non avere considerato il comportamento successivo delle parti. Con il quinto hanno dedotto la violazione degli artt. 1362, secondo comma, e 1364 c.c., sostenendo che il pareggio di bilancio accertato per il 2015-2017 comportasse automaticamente e senza limiti l’obbligo di pagare i premi. L’amministrazione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione della sentenza d’appello rende percepibile il percorso logico seguito e consente il controllo sulla decisione; la contestazione della correttezza dell’interpretazione contrattuale non integra, di per sé, motivazione apparente. I restanti motivi, esaminati congiuntamente perché relativi all’interpretazione degli accordi integrativi, sono inammissibili: pur richiamando formalmente i canoni ermeneutici, mirano a ottenere una diversa valutazione del contenuto negoziale e degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza indicare specificamente in che modo questi si sarebbe discostato dalle regole legali d’interpretazione. La Corte ha inoltre ritenuto plausibile l’interpretazione accolta dai giudici di merito, secondo cui il riconoscimento dei premi era subordinato sia al saldo attivo sia al rispetto del pareggio di bilancio, alla luce della finalità legislativa di risanamento finanziario della Fondazione e del principio di conservazione del contratto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione, poiché l’amministrazione non si è costituita. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere le domande di natura retributiva dei lavoratori, mentre altro è se il ragionamento espresso sia conforme o meno alla corretta interpretazione dell’accordo sindacale invocato, trattandosi di questione evidentemente diversa rispetto a quella che rende nulla la sentenza.
La motivazione non è apparente quando espone un percorso logico percepibile e controllabile; l’eventuale errore nell’interpretazione dell’accordo è questione distinta dalla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Nella specie, non ricorre neppure una simile ipotesi, perché il giudice d’appello, nel motivare il rigetto del gravame, prende espressamente le mosse proprio dal motivo di gravame smontandone le tesi sostenute.
La soglia minima costituzionale della motivazione è rispettata quando la sentenza affronta le censure e rende comprensibile la ragione della decisione.
Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, si ripete, nella proposta di una interpretazione diversa.
La censura in Cassazione per violazione dei canoni ermeneutici deve indicare puntualmente la regola applicabile e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto. L’interpretazione negoziale è un accertamento di fatto, sindacabile nei limiti della violazione delle regole legali o di una motivazione inidonea.
In definitiva, il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n. 24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente.
Le clausole contrattuali devono essere coordinate tra loro, verificando la coerenza della ricostruita intenzione comune con il contenuto complessivo dell’accordo e con la condotta delle parti.
Nella specie, non ricorre neppure una simile ipotesi, perché il giudice d’appello, nel motivare il rigetto del gravame, prende espressamente le mosse proprio dal motivo di gravame smontandone le tesi sostenute.
Il provvedimento menziona l’articolo tra le norme invocate dal quinto motivo, ma non ne espone né applica una specifica interpretazione.
In definitiva, il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n. 24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente.
Il provvedimento richiama il criterio di buona fede quale orientamento dell’attività interpretativa, ma il passaggio applicativo riportato illustra soprattutto il coordinamento delle clausole e degli elementi contrattuali.
L’interpretazione data risponde, quindi, anche al principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. giacché, diversamente interpretata, la contrattazione integrativa si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni normative sopra richiamate, di carattere imperativo.
Tra le interpretazioni possibili va preferita quella che conserva efficacia all’accordo e lo rende compatibile con le disposizioni imperative applicabili; nel caso, il limite dei premi è stato letto in coerenza con il vincolo di pareggio di bilancio.
art. 24, comma 3-quater, d.l. 113/2016
La normativa primaria, ed in particolare l’art. 24 del d.l. 113/2016 comma 3-quater, stabilisce infatti che “Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria di tal enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;”
La disposizione collega il riconoscimento dei premi di risultato e degli altri trattamenti economici aggiuntivi di secondo livello al vincolo di pareggio di bilancio; tale finalità normativa orienta l’interpretazione degli accordi integrativi in funzione della sostenibilità e del risanamento finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La norma individua l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo, commisurandolo a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e determina la nullità della sentenza, solo quando non rende percepibili le ragioni della decisione o non consente un effettivo controllo sul percorso logico; la contestazione dell’interpretazione giuridicamente corretta dei fatti o del contratto non coincide con tale vizio.
- L’interpretazione di un contratto integrativo aziendale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell’inidoneità della motivazione. Il ricorrente deve indicare specificamente la regola interpretativa violata e il modo in cui il giudice se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo o degli elementi già valutati.
- L’interpretazione negoziale deve ricostruire la comune intenzione delle parti coordinando il testo delle clausole con le altre disposizioni dell’accordo, la condotta complessiva e successiva delle parti e lo scopo pratico perseguito; il tenore letterale può essere sufficiente solo quando esprima la volontà comune con chiarezza tale da non lasciare residui dubbi.
- Nell’interpretare accordi integrativi relativi a fondazioni lirico-sinfoniche, il giudice deve considerare la normativa primaria sul pareggio di bilancio e sulla sostenibilità finanziaria. È plausibile l’interpretazione che subordina il pagamento dei premi al rispetto del saldo attivo e del vincolo di pareggio, così da non compromettere la finalità legislativa di risanamento e da conservare la compatibilità dell’accordo con le norme imperative.
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