Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Il ricorrente aveva riferito di aver svolto nel 2010 un incarico di consulenza presso l’Ospedale di Vallo della Lucania senza ricevere il compenso, chiedendo inizialmente all’ASL Salerno il pagamento delle prestazioni e il rimborso delle trasferte. Il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio, in misura di euro 3.204,00. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 900/2017, aveva annullato quella decisione e rimesso la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti dell’ASL Napoli Nord. Riassunto il giudizio contro entrambe le ASL, il ricorrente aveva chiesto la condanna solidale al pagamento del compenso e, nei confronti della sola ASL Salerno, il rimborso di euro 324,00 per le trasferte. Il Tribunale, con sentenza n. 644/2021, aveva rigettato la domanda di compenso verso l’ASL Napoli Nord per prescrizione e accolto la domanda di rimborso verso l’ASL Salerno; quanto a quest’ultima, aveva rilevato che la precedente sentenza d’appello, passata in giudicato, aveva escluso la sua titolarità passiva rispetto al compenso. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 624/2022, aveva rigettato l’impugnazione sulla domanda di compenso, ritenendo che il giudicato escludesse l’obbligo diretto dell’ASL Salerno e che, non sussistendo solidarietà, gli atti interruttivi compiuti verso tale azienda non valessero per il credito azionato contro l’ASL Napoli Nord; aveva accolto l’appello soltanto quanto alla liquidazione delle spese di primo grado, compensando le spese del secondo grado. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1310 c.c., sostenendo che la convenzione tra le ASL comportasse la responsabilità solidale di entrambe per il compenso; (2) violazione dell’art. 2233 c.c. e del d.m. n. 37/2018, per asserita liquidazione delle spese di primo grado sotto i minimi tariffari e in contrasto con il decoro professionale; (3) violazione degli artt. 132, 91 e 92 c.p.c., contestando la motivazione e i presupposti della compensazione delle spese d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: il giudicato interno aveva già escluso l’obbligo dell’ASL Salerno e la solidarietà tra le aziende; inoltre, il ricorrente non aveva censurato adeguatamente tale giudicato. Quanto alla domanda verso l’ASL Napoli Nord, la Corte ha rilevato che, esclusa la solidarietà, gli atti interruttivi diretti all’ASL Salerno non potevano giovare rispetto al distinto credito azionato contro l’ASL Napoli Nord, che era legittimata a eccepirne la prescrizione. Il secondo motivo era generico: pur richiamando il d.m. n. 37/2018, non indicava specificamente quali limiti tariffari fossero stati violati né le ragioni della contestazione. Il terzo motivo non si confrontava con la motivazione d’appello, che aveva compensato le spese del secondo grado perché l’impugnazione era stata accolta solo in minima parte, limitatamente alla liquidazione delle spese di primo grado. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’ASL Salerno euro 1.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’ASL Napoli 2 Nord, rimasta intimata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Quanto alla domanda nei confronti della Asl Napoli Nord, la Corte d’appello ha ritenuto che l’eventuale credito fosse ormai prescritto e che, non essendosi in presenza di un’ipotesi di solidarietà, gli atti interruttivi compiuti nei confronti della Asl Salerno non potessero giovare per la domanda proposta solo con l’atto di riassunzione nei confronti della Asl Napoli Nord.
Esclusa la solidarietà tra i debitori, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di uno non producono effetti rispetto alla pretesa azionata contro l’altro.
Da tale passaggio si evince che la Corte d'appello ha compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado in quanto l’impugnazione dello Scarano, articolata in più motivi, era stata accolta solo rispetto a uno, quello della liquidazione delle spese di primo grado.
La censura di nullità della motivazione non è fondata quando la sentenza espone in modo comprensibile la ragione della statuizione sulle spese, collegandola all’accoglimento limitato dell’impugnazione.
La doglianza concernente la violazione dell’art. 2233 c.c. non contiene alcuno specifico riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 37 del 2018, pur richiamato in rubrica, risolvendosi in una contestazione del tutto generica della complessiva liquidazione operata dal giudice d’appello.
La contestazione della liquidazione del compenso per le spese processuali deve indicare specificamente i limiti tariffari asseritamente violati e le ragioni della violazione; una critica generica alla liquidazione è inammissibile.
La doglianza concernente la violazione dell’art. 2233 c.c. non contiene alcuno specifico riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 37 del 2018, pur richiamato in rubrica, risolvendosi in una contestazione del tutto generica della complessiva liquidazione operata dal giudice d’appello.
La violazione dei parametri tariffari deve essere dedotta indicando in modo specifico il limite, massimo o minimo, che si assume inosservato e le ragioni della censura.
Da tale passaggio si evince che la Corte d'appello ha compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado in quanto l’impugnazione dello Scarano, articolata in più motivi, era stata accolta solo rispetto a uno, quello della liquidazione delle spese di primo grado.
La compensazione delle spese d’appello è stata ritenuta giustificata, nel caso concreto, dall’accoglimento dell’impugnazione soltanto su un capo marginale, relativo alle spese di primo grado.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Ora, rispetto a tali statuizioni, le doglianze mosse sono inconferenti.
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le effettive ragioni della decisione impugnata; le censure non pertinenti a tali ragioni non consentono l’esame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza concernente la violazione dell’art. 2233 c.c. non contiene alcuno specifico riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 37 del 2018, pur richiamato in rubrica, risolvendosi in una contestazione del tutto generica della complessiva liquidazione operata dal giudice d’appello.
La denuncia di violazione di legge deve specificare il contenuto della violazione dedotta; una contestazione generica della liquidazione non soddisfa tale requisito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo previsto in caso di inammissibilità è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quando la decisione si fonda su un giudicato interno, il ricorrente deve censurare specificamente tale statuizione, altrimenti essa resta insuperabile.
- La regola sugli effetti interruttivi della prescrizione nei rapporti tra condebitori presuppone la solidarietà: se la solidarietà è esclusa, l’atto interruttivo rivolto a un soggetto non giova rispetto alla distinta pretesa azionata contro un altro debitore.
- La contestazione della liquidazione delle spese processuali per violazione dei parametri tariffari deve precisare quale limite, minimo o massimo, sia stato inosservato e per quali ragioni; non basta una critica generica alla somma complessivamente liquidata.
- La compensazione delle spese d’appello può essere motivata con il limitato accoglimento dell’impugnazione, quando questa abbia avuto esito favorevole soltanto su un capo marginale relativo alle spese di primo grado.
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